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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22521/2024 del 04/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Orlando impugna l'ordinanza del 8/11/2023 che, pur avendo annullato la misura cautelare con riferimento al reato di tentata estorsione, ha confermato la custodia cautelare in carcere per i reati di incendio (uno consumato e uno tentato) ritenendo sussistenti gravi indizi e esigenze cautelari. Il ricorrente contesta (1) la qualificazione delle imbarcazioni danneggiate come "navi" ai fini dell'aggravante prevista dalla norma citata, sostenendo che per le loro ridotte dimensioni non possano considerarsi tale; (2) la sussistenza e proporzionalità della custodia in carcere, ritenuta eccessiva alla luce della cristallizzazione del compendio probatorio e dell'origine familiare del conflitto, proponendo misure meno afflittive (arresti domiciliari con braccialetto elettronico). Inoltre deduce vizio di motivazione e violazione di legge.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su censure manifestamente infondate e comunque inconferenti rispetto al limite del sindacato di legittimità sulle misure cautelari. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia fornito motivazione ampia, coerente e logica riguardo alla sussistenza dei gravi indizi per i reati di incendio e alle esigenze cautelari (rischio di inquinamento probatorio, conversazioni che documentano la predisposizione di versioni mendaci, volontà di proseguire la condotta criminosa in forma più cruenta). Ha altresì escluso che misure meno afflittive, compreso il braccialetto elettronico, fossero idonee a prevenire la reiterazione o l'inquinamento probatorio. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese nonché al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il procedimento dinanzi al giudice del riesame (Tribunale) per le misure cautelari; la Corte ricorda che il sindacato di legittimità deve valutare violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione e non può riformulare la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito.

  • art. 425 (richiamato nel testo)

    Richiamata in relazione all'aggravante per incendio doloso commesso su navi o altri edifici natanti: la Corte osserva che, ai fini dell'aumento di pena previsto, non è decisiva la stretta qualificazione tecnico-normativa delle imbarcazioni danneggiate, dato il tenore della fattispecie normativa richiamata.

  • art. 61.6 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per l'applicazione delle conseguenze economiche a carico del ricorrente in caso di inammissibilità non colposa: la Corte, ritenendo non colposa l'iniziativa, irroga l'onere delle spese e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione esercita un sindacato limitato sulle misure cautelari: verifica la legittimità formale, la presenza di violazioni di legge o la manifesta illogicità della motivazione, ma non procede a una rinnovata valutazione dei fatti o della credibilità delle fonti probatorie.
  • Per giustificare la custodia cautelare è sufficiente una motivazione congrua che dimostri gravi indizi di colpevolezza e concrete esigenze cautelari (pericolo di inquinamento probatorio, rischio di reiterazione); conversazioni o comportamenti tesi a predisporre versioni mendaci rafforzano il pericolo di inquinamento.
  • La qualificazione tecnico-giuridica di mezzi materiali (es. piccole imbarcazioni) rileva nella misura in cui la norma aggravante la contempla; talvolta la norma considera rilevanti anche "navi o altri edifici natanti", rendendo non decisiva la chiamata a una qualificazione strettamente tecnica.
  • La proporzionalità della misura cautelare viene valutata dal giudice di merito; in cassazione le censure che si risolvono in una diversa valutazione dei fatti sono inammissibili se non evidenziano manifesta illogicità o violazione di legge.
  • Le obiezioni non sollevate in sede di riesame risultano precluse in cassazione se non erano dedotte anteriormente, salvo rilevanti profili di illegittimità evidenti.
  • Misure alternative come gli arresti domiciliari con controllo elettronico possono risultare inidonee quando il pericolo di reiterazione o l'elevato rischio di inquinamento probatorio non possano essere efficacemente neutralizzati da tali strumenti.

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