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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49665/2023 del 13/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per bancarotta documentale semplice e bancarotta preferenziale commesse come amministratore della "Nuova Cil" s.r.l. (fallita il 18/09/2015). Ha proposto tre motivi: (1) violazione degli artt. 217, comma secondo e 224 della legge fallimentare, sostenendo che l'omessa tenuta delle scritture contabili riguardasse solo due mesi del triennio ante fallimento e perciò non integrasse la bancarotta documentale; (2) vizio di motivazione circa l'elemento oggettivo e soggettivo della bancarotta preferenziale; (3) censura per il riconoscimento della recidiva e per il diniego delle circostanze attenuanti generiche. In memoria il difensore ha inoltre eccepito il decorso della prescrizione del reato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi riproponessero censure già valutate e correttamente respinte in sede di merito: l'omessa tenuta e la tenuta irregolare delle scritture coprivano praticamente l'intero triennio antecedente il fallimento (anni 2011-2015), la bancarotta preferenziale è stata adeguatamente motivata sia quanto al fatto materiale (pagamento di compensi in violazione della par condicio creditorum) sia quanto al dolo specifico, desumibile dalla situazione di grave indebitamento e dal consistente passivo della società; la recidiva e il diniego delle attenuanti generiche sono stati motivati congruamente. Ha altresì escluso che, dichiarando il ricorso inammissibile, potesse pronunciarsi sulla prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. pen.

    Norma relativa ai motivi di ricorso per cassazione; qui richiamata come titolo del primo motivo (inosservanza di norme processuali/di merito), ma la Corte ne rileva l'inammissibilita' del ricorso per genericita' e riproposizione di censure gia' valutate.

  • legge fallimentare

    artt. 217, comma secondo e 224

    Norme che disciplinano l'obbligo di tenuta delle scritture contabili e i presupposti della bancarotta documentale; la Corte ha ritenuto che la condotta (omessa/irregolare tenuta delle scritture per anni 2011-2015) ricomprendesse l'intero triennio antecedente il fallimento, risolvendo l'obiezione difensiva.

  • legge n. 176 del 2020

    Norma procedurale che ha consentito il trattamento del ricorso senza intervento delle parti; la Corte ha proceduto sulla base di tale disposizione.

  • Sez. U. n. 32 del 22/11/2000

    Precedente giurisprudenziale richiamato per il principio secondo cui l'inammissibilita' del ricorso per cassazione impedisce di formare un valido rapporto di impugnazione e quindi esclude la declaratoria della prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Le censure gia' esaminate e motivatamente respinte dal giudice di merito, se riproposte in cassazione senza nuovi elementi, espongono il ricorso a declaratoria di inammissibilita'.
  • Per la bancarotta documentale e' decisivo valutare la condotta nel suo complesso: omissioni e tenute irregolari che, anche con profili differenti per anni diversi, ricoprono sostanzialmente il triennio antecedente il fallimento possono integrare il reato.
  • Nella bancarotta preferenziale, anche pagamenti parziali al professionista/amministratore possono integrare l'elemento materiale; il dolo specifico puo' essere desunto dalle circostanze economiche (grave indebitamento, consistente passivo) e dal periodo in cui avvengono i pagamenti.
  • La recidiva specifica e ravvicinata temporalmente puo' influire negativamente sul riconoscimento di attenuanti generiche; il diniego delle attenuanti richiede solo un congruo riferimento motivazionale da parte del giudice di merito.
  • Se il ricorso per cassazione e' dichiarato inammissibile non e' possibile ottenere dalla Corte la declaratoria della prescrizione intervenuta dopo la sentenza impugnata; la declaratoria di prescrizione deve essere chiesta e valutata in modo compatibile con il corretto rapporto di impugnazione.

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