Cassazione Penale, Ordinanza n. 41375/2025 del 23/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello deducendo un unico motivo: la mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. Secondo l'ordinanza, la censura era manifestamente infondata perché occorreva tenere conto dell'applicazione della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, con conseguente aumento del termine massimo di prescrizione; alla data della sentenza impugnata (2 dicembre 2024) il termine non era ancora decorso. La memoria difensiva successiva si limitava a riproporre genericamente le stesse doglianze già esaminate.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla prescrizione, osservando che la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale comportava l'allungamento del termine di prescrizione massima e che, per fatti commessi tra maggio e luglio 2016, tale termine non era ancora decorso al momento della sentenza di appello del 2 dicembre 2024. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La deduzione della prescrizione è infondata quando, per effetto della recidiva contestata e ritenuta, il termine massimo di prescrizione risulta prorogato e non è ancora decorso alla data della decisione impugnata.
- La recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale incide sul calcolo del termine di prescrizione, determinando un allungamento del tempo necessario all'estinzione del reato.
- La riproposizione in memoria di censure già esaminate e ritenute infondate non è idonea a superare la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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