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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21824/2026 del 12/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale che lo aveva condannato alla sola pena dell'ammenda per la violazione dell'obbligo di ripetere la denuncia relativa alla nuova collocazione di armi trasferite. Il ricorso deduceva, in sostanza, vizi di motivazione per asserita mancanza, insufficienza o illogicità della motivazione, sostenendo che non fosse correttamente superato il termine delle 72 ore per la denuncia della nuova custodia delle armi. In via ulteriore, nel ricorso compariva anche un riferimento all'elemento soggettivo del dolo specifico richiesto per un reato del tutto estraneo all'imputazione, relativo alle false dichiarazioni per ottenere il reddito di cittadinanza, ritenuto dalla Corte un mero refuso grafico e comunque privo di sviluppo argomentativo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero aspecifiche, reiterative di questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito, e comunque manifestamente infondate. Il Tribunale aveva accertato che le armi erano state trasferite in data anteriore al controllo e al sequestro, sicché, anche a voler applicare il termine di 72 ore, esso risultava comunque spirato; inoltre la Corte ha richiamato il principio per cui, nel caso di trasferimento di un'arma dal domicilio dichiarato a un altro luogo, l'omessa ripetizione della denuncia integra il reato di cui all'art. 38 T.U.L.P.S., senza applicazione del termine di 72 ore quando l'autorità di pubblica sicurezza conosca già l'esistenza dell'arma e l'identità del detentore. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 38 T.U.L.P.S.

    L'omessa ripetizione della denuncia all'autorità di pubblica sicurezza, a seguito del trasferimento dell'arma in un diverso luogo di custodia, integra la violazione contestata; il termine delle 72 ore non opera quando l'autorità conosce già l'esistenza dell'arma e l'identità del detentore, potendo comunque apprendere il nuovo luogo di custodia.

  • art. 58 reg. T.U.L.P.S.

    Norma regolamentare richiamata insieme all'art. 38 T.U.L.P.S. quale base della contravvenzione oggetto di condanna.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Il ricorso è inammissibile quando contiene censure aspecifiche, reiterative o meramente confutative, prive della necessaria critica argomentata della decisione impugnata.

  • art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p.

    L'articolo è richiamato come parametro della specificità dei motivi di ricorso, la cui violazione determina inammissibilità.

  • art. 2 d.l. n. 4/2019

    Menzi onato solo in un motivo del ricorso, ma ritenuto del tutto estraneo all'imputazione e frutto di un evidente refuso.

  • art. 7, comma 2, d.l. n. 4/2019

    Richiamato nel ricorso in modo improprio e senza sviluppo argomentativo; la Corte lo considera estraneo al fatto contestato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione i motivi devono confrontarsi specificamente con le rationes decidendi della sentenza impugnata; censure meramente riproduttive di quelle già esaminate o confutative senza critica puntuale sono inammissibili.
  • In materia di armi, il trasferimento dell'arma in un luogo diverso da quello denunciato impone la ripetizione della denuncia all'autorità di pubblica sicurezza; l'omissione integra la violazione dell'art. 38 T.U.L.P.S.
  • Il termine di 72 ore previsto per la denuncia non è applicabile quando l'autorità di pubblica sicurezza abbia già conoscenza dell'esistenza dell'arma e dell'identità del detentore, potendo agevolmente acquisire il nuovo luogo di custodia.
  • Quando la sentenza di merito si fonda su una doppia ratio decidendi autonoma, il ricorso che non si confronti con entrambe è inammissibile.
  • Il richiamo, nel ricorso, a una disposizione estranea al capo di imputazione e non sviluppata in motivazione può essere considerato un mero errore materiale e non vale a incrinare la decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieDetenzione di armiImpugnazioni
RamiArmiProcesso penale

Testo integrale

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