Cassazione Civile, Ordinanza n. 15442/2026 del 20/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento sintetico con cui, per l'anno 2008, l'Amministrazione finanziaria ha determinato un reddito complessivo presunto pari a euro 54.324, sulla base del possesso di un immobile, di un'automobile, di un motoveicolo e del pagamento di rate di mutuo per euro 24.076. Il contribuente ha impugnato l'atto: la CTP di Palermo ha accolto il ricorso, ma la CTR della Sicilia ha riformato la decisione ritenendo non raggiunta la prova contraria richiesta dall'art. 38 d.P.R. 600/1973, pur tenendo conto, in diminuzione del reddito accertato, del rimborso di un fondo di investimento per euro 15.000 e del possesso del 50% di un immobile. In cassazione il contribuente ha dedotto, in via preliminare, l'illegittimità dell'accertamento sintetico per mancanza della dichiarazione relativa al 2007 e ha chiesto la riunione con altro giudizio pendente su quell'annualità; con l'unico motivo ha denunciato violazione dell'art. 38 d.P.R. 600/1973, sostenendo di avere dimostrato la disponibilità di redditi familiari e di redditi elevati percepiti negli anni precedenti e successivi, idonei a integrare la prova contraria.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il rilievo preliminare sul presupposto dello scostamento di un quarto, osservando che non poteva darsi per esclusa la sussistenza dello scostamento nel 2007 solo perché il contribuente affermava di non aver conseguito redditi dichiarabili, soprattutto in considerazione del fatto che il giudizio relativo all'anno 2007 era ancora pendente a seguito di cassazione con rinvio. Quanto al motivo di ricorso, la Corte lo ha ritenuto infondato, o comunque inammissibile, per la sua assoluta genericità: il ricorrente si era limitato ad affermare in astratto la rilevanza dei redditi familiari, senza indicare con precisione come nel giudizio di merito fosse stata fornita una prova contraria analitica della disponibilità, dell'entità e della durata di tali redditi, secondo i criteri richiesti dalla giurisprudenza di legittimità. La Corte ha inoltre rilevato che l'Ufficio aveva già tenuto conto, in diminuzione, di alcune circostanze allegate dal contribuente. Ne è seguito il rigetto del ricorso, con condanna alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
ratione temporis vigente; comma 4
L'accertamento sintetico è legittimo se ricorrono i presupposti di scostamento previsti dalla norma; il contribuente può superarlo solo con prova contraria specifica, analitica e documentata della disponibilità dei redditi asseritamente utilizzati per sostenere le spese contestate.
È il vizio di violazione di legge dedotto dal ricorrente a sostegno del motivo di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ricorrendo i presupposti, la Corte dà atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Massime di principio
- In tema di accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. 600/1973, il contribuente che invochi redditi ulteriori per giustificare le spese contestate deve fornire una prova contraria concreta e analitica, non essendo sufficiente un richiamo generico alla disponibilità di redditi familiari o di entrate in altri anni.
- La prova contraria nell'accertamento sintetico richiede indicazioni sulla disponibilità dei redditi, sulla loro entità e sulla durata del possesso, con produzione di elementi documentali idonei a rendere plausibile che tali redditi abbiano potuto finanziare le spese contestate.
- La mera deduzione, in sede di legittimità, di fatti astratti o di argomenti generali non consente di censurare efficacemente la decisione di merito quando il giudice di appello abbia già valutato le allegazioni del contribuente e ridotto, in parte, il reddito accertato.
Come è indicizzato
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