Cassazione Penale, Sentenza n. 4795/2022 del 10/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente deduce la nullita' degli atti per difetti di notificazione: il decreto di citazione al giudizio di primo grado era stato notificato a un indirizzo diverso da quello indicato per l'estratto contumaciale; l'estratto contumaciale della sentenza di primo grado fu notificato a CERVARO (FR) e poi restituito come irreperibile; la cancelleria tento' la notifica telematica al difensore di fiducia ma con esito 'incerto' (PEC non operativa), e quindi fu nominato un difensore d'ufficio al quale fu attribuita la notifica e fu proposto appello. Inoltre si deduce la mancata notifica personale del decreto di citazione davanti alla Corte d'Appello e la conseguente incertezza sulla conoscenza del giudizio di appello da parte dell'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Pur non essendo tali questioni addotte nell'atto di appello, la Corte le ha esaminate perche' evocano una nullita' assoluta ai sensi degli artt. 178 e 179 c.p.p. Ha rilevato che la notifica dell'estratto contumaciale era stata effettuata a un diverso domicilio e che il tentativo di notifica al difensore di fiducia via PEC era risultato 'incerto' senza adeguata spiegazione da parte della cancelleria, sicche' la consegna al difensore non si e' realizzata in modo efficace. Ne consegue la nullita' della notifica dell'estratto contumaciale e di tutti gli atti successivi, inclusa la citazione al giudizio d'appello. Tuttavia, poiche' nel frattempo e' decorso il termine di prescrizione (dieci anni) per il reato di ricettazione, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione.
Norme richiamate
richiama la modalita' di trattazione con contraddittorio scritto durante il periodo emergenziale; citato come dato processuale formale sullo svolgimento del giudizio in Cassazione
art. 178 co. 1 lett. c) cod. proc. pen.
prevede la nullita' assoluta per la mancata citazione dell'imputato, permettendo alla Corte di esaminare d'ufficio la questione anche se non sollevata in appello
disciplinando gli effetti delle nullita', e' stato richiamato per qualificare la nullita' della notifica e delle conseguenti comunicazioni processuali
art. 161 co. 4 cod. proc. pen.
consente la notifica al difensore quando l'imputato e' irreperibile nel domicilio dichiarato; la Corte ha pero' sottolineato che tale consegna deve essere effettiva e certa, e una notifica risultata 'incerta' non soddisfa il requisito
art. 161 co. 1 cod. proc. pen.
impone l'obbligo per l'imputato di comunicare il mutamento del domicilio; in mancanza, le notifiche possono essere eseguite al difensore, ma anche in questo caso la notifica deve essere realmente eseguita
prescrizione (termine decennale per il delitto di ricettazione come valutato dalla Corte)
la Corte ha ritenuto che sia decorso il termine massimo di prescrizione di dieci anni per il reato contestato, motivo che determina l'annullamento senza rinvio per estinzione del reato
Massime di principio
- La notifica deve essere eseguita al domicilio dichiarato; se l'imputato non aggiorna il domicilio, la legge consente la notifica al difensore ma questa deve essere effettiva e documentata
- La mera indicazione di un tentativo di notifica via PEC definita 'incerta' non e' sufficiente: la cancelleria deve documentare e spiegare concretamente l'esito dei tentativi e le ragioni dell'inefficacia
- La nullita' assoluta della notifica dell'imputato azzera gli atti successivi, inclusa la citazione a giudizio e le impugnazioni, con la conseguenza di una nuova notifica e riesame del merito se il reato non e' estinto
- Se nel frattempo e' intervenuta la prescrizione, la Corte puo' annullare senza rinvio per estinzione del reato, evitando il rinvio per nuovo processo
- Anche se l'eccezione processuale non e' stata sollevata in appello, la Cassazione puo' esaminarla quando si tratti di nullita' assolute che incidono sulla validita' della costituzione in giudizio
- Per gli avvocati e per gli uffici, e' fondamentale garantire la correttezza e la prova delle notifiche telematiche (PEC) e aggiornare tempestivamente i domicili e gli indirizzi per evitare nullita' processuali
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