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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35837/2026 del 12/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione penitenziaria)

La controversia

Il ricorrente, detenuto in regime differenziato ex art. 41-bis, aveva chiesto colloqui visivi senza vetro divisorio con i due figli minori. Il Magistrato di sorveglianza di Milano aveva accolto la richiesta per la figlia nata nel 2012, autorizzando colloqui senza vetro con cautele alternative, tra cui videosorveglianza, controllo diretto, perquisizioni e possibilità di interruzione; aveva invece negato la richiesta per il figlio nato nel 2008, diciassettenne all’epoca, ravvisando un concreto rischio di transito di comunicazioni o oggetti non consentiti. Il Tribunale di sorveglianza di Milano aveva rigettato il reclamo. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto violazione dell’art. 35-bis Ord. pen. e carenza di motivazione, lamentando che il Tribunale avesse esaminato il reclamo del difensore sulla differenziazione tra i figli, ma non quello personale, che contestava anche la limitazione temporale dell’autorizzazione per la figlia. Con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 35-bis e 41-bis Ord. pen., in relazione agli artt. 3, 27 e 31 Cost. e 8 CEDU, sostenendo che il diniego per il figlio diciassettenne fosse fondato soltanto sull’età e sulle capacità cognitive, senza specifici elementi di rischio, e che la tutela riconosciuta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 105 del 2023 riguardasse indistintamente i minori tra dodici e diciotto anni.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali; ha inoltre disposto l’oscuramento dei dati identificativi, trattandosi di rapporti del detenuto con figli minori. Il primo motivo è infondato: la richiesta di autorizzazione era stata formulata ab origine senza una specifica limitazione temporale, e la durata temporanea dell’autorizzazione discende dalla necessità di bilanciare interessi contrapposti, sicché il ricorrente non poteva dolersi dell’omessa risposta su un profilo non ammissibile della richiesta. Anche il secondo motivo è infondato: il Tribunale ha motivatamente ritenuto legittima la differenziazione, valorizzando per il figlio diciassettenne l’età prossima alla maggiore età e le capacità cognitive e relazionali, idonee a rendere concreto il rischio di trasmissione di oggetti o comunicazioni non consentiti. Tale valutazione è coerente con i principi applicabili al regime ex art. 41-bis, secondo cui le esigenze di controllo possono prevalere sul mantenimento delle relazioni familiari quando sussista un concreto pericolo che l’attenuazione dei presidi vanifichi il regime derogatorio.

Norme richiamate

  • art. 35-bis l. 26 luglio 1975, n. 354

    Il ricorrente non può dolersi dell'omessa risposta in relazione a tale profilo del reclamo personale.

    La Corte considera infondata la doglianza processuale relativa all’omessa valutazione del reclamo personale, poiché la richiesta concernente la limitazione temporale dell’autorizzazione era inammissibile ab origine.

  • art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b), l. 26 luglio 1975, n. 354

    Tale provvedimento dà, poi, atto che nella specie è stata svolta un’istruttoria integrativa al fine di verificare eventuali rischi di strumentalizzazione dei minori che ha consentito di riscontrare lo svolgimento di colloqui senza vetro divisorio da parte dei figli di XXXXXXX fino ai 12 anni senza alcuna criticità relativa al transito di oggetti o comunicazioni.

    Nel regime differenziato, i colloqui senza vetro con un figlio minore ultradodicenne possono essere negati quando, sulla base di una valutazione concreta e motivata, sussista il rischio che l’attenuazione dei controlli consenta il transito di comunicazioni o oggetti non consentiti.

  • art. 16 della circolare DAP 2 ottobre 2017

    in tema di regime differenziato ai sensi dell'art. 41-bis Ord. pen., è legittimo il diniego che l'Amministrazione penitenziaria, ritenendo sussistente il concreto pericolo che un'attenuazione dei presidi di sicurezza possa vanificare il regime derogatorio, opponga - in attuazione dell'art. 16 della circolare del DAP del 2 ottobre 2017 - alla richiesta del detenuto di effettuare il colloquio visivo con il proprio figlio minore ultradodicenne in ambiente privo di vetro divisorio, poiché in tal caso le esigenze di particolare controllo richieste dal regime penitenziario prevalgono su quelle di mantenimento delle relazioni familiari

    Il diniego del colloquio senza vetro con il figlio minore ultradodicenne è legittimo se l’Amministrazione accerta il concreto pericolo che la riduzione dei controlli vanifichi le finalità del regime; in tale ipotesi prevalgono le esigenze di sicurezza e controllo.

  • art. 52 d.lgs. 196/2003

    IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

    La diffusione del provvedimento deve avvenire omettendo le generalità e gli altri dati identificativi.

Massime di principio

  • Nel regime penitenziario differenziato, l’autorizzazione a colloqui visivi senza vetro divisorio con figli minori ultradodicenni può essere negata quando una valutazione concreta e motivata ravvisi il pericolo che il minore sia strumentalizzato per trasmettere o ricevere comunicazioni, ordini, direttive o oggetti non consentiti.
  • Nel bilanciamento tra sicurezza penitenziaria e mantenimento delle relazioni familiari, le esigenze di particolare controllo proprie del regime ex art. 41-bis prevalgono quando la riduzione dei presidi comporti un concreto rischio di vanificare il regime derogatorio.
  • È legittimo differenziare le modalità dei colloqui con figli minori di età diversa quando la decisione sia motivata sulla base delle rispettive condizioni e del rischio concreto di strumentalizzazione; l’interesse del minore non comporta automaticamente l’estensione del colloquio senza vetro a ogni figlio ultradodicenne.
  • La richiesta di contestare in sede di reclamo la durata temporanea di un’autorizzazione non fonda una censura per omessa pronuncia se la domanda originaria non conteneva quella specifica richiesta e il carattere temporaneo discende dalla necessità di bilanciare interessi contrapposti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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