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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05387/2026 del 10/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (controparte)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento monitorio per il recupero di una somma di denaro fondato su una scrittura privata, rispetto al quale la parte ingiunta aveva proposto opposizione con querela di falso. Dopo la sospensione del giudizio per la pendenza di un procedimento penale di falso, la parte opponente ha riassunto il processo nei confronti dei successori della parte originaria deceduta nelle more. Nel giudizio di legittimità il ricorrente ha dedotto, con un unico motivo, la violazione degli artt. 295, 299 e 305 c.p.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la riassunzione fosse tardiva perché proposta oltre il termine semestrale dalla conoscenza o dalla definizione del processo pregiudicante e che, in ragione del decesso della parte durante la sospensione, dovesse applicarsi la disciplina dell’interruzione del processo con decorrenza del termine dal momento del decesso. Ha inoltre invocato l’art. 299 c.p.c. per sostenere la necessità di tenere conto della morte della parte ai fini della prosecuzione del giudizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, trattandosi di giudizio incidentale di falso introdotto prima della riforma del 2009, si applicava l’art. 297 c.p.c. nel testo previgente. In caso di sospensione del processo per pregiudizialità, la parte del giudizio pregiudicato non ha l’onere di attivarsi per verificare la definizione del giudizio pregiudicante; chi eccepisce la tardività della riassunzione deve provare che la parte riassumente aveva avuto conoscenza del passaggio in giudicato della sentenza pregiudicante oltre il termine utile. Inoltre, la morte della parte durante la sospensione è stata ritenuta irrilevante, perché durante la sospensione non possono compiersi atti processuali e l’istanza di riassunzione ante causam sospensionis è inefficace; nel caso concreto non era stata neppure allegata la data del passaggio in giudicato della sentenza penale né dimostrata la conoscenza tempestiva da parte della controricorrente. La Corte ha anche escluso l’applicabilità dell’art. 299 c.p.c. nel caso concreto, osservando che il de cuius era costituito con difensore e il processo era sospeso, sicché non vi era lesione del diritto di difesa. Il ricorrente è stato condannato alle spese, al pagamento di somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 295 c.p.c.

    richiamato come norma sulla sospensione del processo per pregiudizialità, ma ritenuto non idoneo a fondare la tesi del ricorrente sulla tardività della riassunzione nel caso concreto

  • art. 299 c.p.c.

    ritenuto non applicabile nel caso concreto perché la parte deceduta era rappresentata da un difensore e il processo era sospeso, senza pregiudizio del diritto di difesa

  • art. 305 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per il termine di riassunzione; la Corte ha escluso la tardività in mancanza di prova della conoscenza del passaggio in giudicato da parte della riassumente

  • art. 297 c.p.c.

    "art. 297, comma 1, c.p.c."

    applicabile, nel testo anteriore alla riforma del 2009, al giudizio incidentale civile di falso introdotto nel 2007

  • art. 298 c.p.c.

    "art. 298, comma 1, c.p.c."

    durante la sospensione non possono essere compiuti atti del procedimento; un’istanza di riassunzione proposta prima della cessazione della causa di sospensione è inefficace

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    la definizione del giudizio conforme alla proposta accelerata consente la condanna per responsabilità aggravata e al pagamento di una ulteriore somma di denaro

  • art. 380 bis c.p.c.

    nel testo richiamato, la decisione conforme alla proposta accelera il giudizio e richiama l’applicazione dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    dà luogo all’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Nel giudizio sospeso per pregiudizialità, la parte del processo pregiudicato non ha l’onere di verificare autonomamente la conclusione del processo pregiudicante; l’eccezione di tardività della riassunzione richiede la prova che la parte riassumente conoscesse il passaggio in giudicato della decisione pregiudicante da oltre il termine utile.
  • La morte di una parte durante la sospensione del processo non determina, di per sé, la necessità di applicare la disciplina dell’interruzione quando il processo sia già sospeso e la parte fosse assistita da difensore, senza pregiudizio concreto del diritto di difesa.
  • Un’istanza di riassunzione proposta prima della cessazione della causa di sospensione è inefficace e gli atti successivi ne seguono la nullità per derivazione.
  • Quando il ricorrente eccepisce la tardiva riassunzione, grava su di lui l’onere di dimostrare sia la data di decorrenza del termine utile sia la conoscenza, in capo alla controparte, della circostanza che fa decorrere quel termine.
  • La definizione del giudizio in conformità alla proposta ex art. 380 bis c.p.c. può giustificare, nei casi in cui la scelta processuale del ricorrente appaia non conforme all’esito poi confermato, la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., purché non vi siano ragioni per escluderne l’applicazione nel caso concreto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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