Cassazione Civile, Ordinanza n. 26235/2021 del 28/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (danneggiato)
La controversia
La danneggiata agiva per ottenere il risarcimento dei danni lamentando di essere caduta in una buca aperta sul manto di una strada comunale, in orario serale, in un tratto scarsamente o per nulla illuminato per il malfunzionamento dei lampioni della pubblica illuminazione. Imputava al Comune la responsabilità da cosa in custodia per omessa riparazione della buca e mancata illuminazione dell’area. I giudici di merito avevano rigettato la domanda ritenendo che la responsabilità del custode fosse esclusa dal caso fortuito, individuato anche nell’imprudenza della danneggiata. Con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente ha censurato la sentenza d’appello per non avere correttamente applicato la regola del caso fortuito e del concorso colposo del danneggiato, sostenendo che la propria condotta non presentasse alcun profilo di imprudenza idoneo a interrompere la responsabilità del custode.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse carente nella sussunzione della fattispecie concreta nella regola astratta della responsabilità da cose in custodia: la Corte d’appello si era limitata a richiamare i principi sul caso fortuito e sulla condotta del danneggiato, senza spiegare per quali ragioni, nel caso concreto, la condotta della danneggiata integrasse un fortuito idoneo ad escludere la responsabilità del custode. La Cassazione ha inoltre precisato che la mera vicinanza della buca all’abitazione non basta, da sola, a configurare imprudenza del danneggiato. La decisione è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di L’Aquila in diversa composizione.
Norme richiamate
La responsabilità da cose in custodia può essere esclusa solo dal caso fortuito; quando si invoca la condotta del danneggiato come fortuito liberatorio, il giudice deve motivare in concreto le ragioni per cui tale condotta sia causa esclusiva del danno.
Non è espressamente richiamato, ma la decisione ribadisce il necessario confronto tra fatto concreto e fattispecie astratta ai fini dell’accertamento della responsabilità e dell’efficacia liberatoria del fortuito.
Massime di principio
- Nella responsabilità da cose in custodia, il custode è liberato solo se prova un caso fortuito che interrompa il nesso causale tra cosa e danno; la condotta del danneggiato può assumere rilievo liberatorio solo se connotata da effettiva imprudenza e idonea a porsi come causa esclusiva dell’evento.
- Il giudice di merito, quando esclude la responsabilità ex art. 2051 c.c. per fortuito, deve compiere una specifica sussunzione della condotta concreta nella clausola del fortuito, indicando perché il comportamento della vittima sia stato causalmente assorbente e non meri concorrente con la situazione di pericolo della cosa.
- La mera prossimità del pericolo al luogo di abitazione del danneggiato non integra di per sé imprudenza; occorrono ulteriori elementi concreti per fondare un giudizio liberatorio a favore del custode.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 28 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26200/2021 del 28/09/2021
- ordinanza_civile · 28 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26201/2021 del 28/09/2021
- ordinanza_civile · 28 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26202/2021 del 28/09/2021
- ordinanza_civile · 28 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26203/2021 del 28/09/2021
- ordinanza_civile · 28 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26208/2021 del 28/09/2021
- ordinanza_civile · 28 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26209/2021 del 28/09/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →