Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 09349/2026 del 13/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia nasce da una complessa catena di appalti e subappalti relativi alla realizzazione di un impianto fotovoltaico e delle opere di connessione alla rete elettrica. La società ricorrente, dopo aver eseguito lavori affidati da una subappaltatrice e non aver ottenuto il pagamento delle fatture, aveva agito prima contro la propria diretta contraente e poi contro la società committente dell’appalto principale, sostenendo in via principale l’esistenza di un rapporto contrattuale diretto con quest’ultima e, in via subordinata, la sussistenza dei presupposti dell’azione di arricchimento senza causa e, in parte, di responsabilità aquiliana. I giudici di merito avevano escluso sia il rapporto contrattuale diretto sia i presupposti dell’arricchimento indiretto, ritenendo inoltre non dimostrati arricchimento, depauperamento e nesso causale. Con il ricorso per cassazione la società subappaltatrice ha articolato sette motivi: nullità della sentenza per motivazione apparente o inesistente; violazione dell’art. 2042 c.c. per la ritenuta inammissibilità dell’azione ex art. 2041 c.c.; omesso esame di fatti decisivi relativi alla mancata contabilizzazione e al mancato pagamento dell’elettrodotto; omessa valutazione di documentazione contabile e diniego di CTU/esibizione; omesso esame della scrittura privata dell’11 febbraio 2011; violazione di norme processuali e sostanziali sulla rilevanza della scrittura stessa e sulla sua rilevabilità officiosa; violazione dell’art. 115 c.p.c. per mancata applicazione del principio di non contestazione. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili o infondati tutti i motivi e ha chiarito che l’azione di arricchimento senza causa, anche nella forma dell’arricchimento indiretto, è esperibile solo in presenza di un arricchimento conseguito dal terzo a titolo gratuito o di fatto, e non quando la prestazione sia stata acquisita in forza di un rapporto oneroso. Ha inoltre affermato che, in presenza di "doppia conforme", non è deducibile il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c.; che il mancato esame di documenti è censurabile solo se il documento avrebbe certamente imposto una decisione diversa; e che il principio di non contestazione deve essere specificamente allegato e trascritto nel ricorso per cassazione.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato integralmente. La Corte ha confermato la decisione d’appello, osservando che la motivazione della sentenza impugnata, pur sintetica, non era inesistente né meramente apparente; che l’azione ex art. 2041 c.c. non era comunque fondata perché l’asserito arricchimento della resistente derivava da una catena di rapporti onerosi e non da acquisizione gratuita della prestazione; che i motivi sul vizio di motivazione erano inammissibili per effetto della doppia conforme; che le censure su documenti, CTU e ordine di esibizione erano inammissibili per genericità e perché miravano a un riesame del merito; che il richiamo alla scrittura dell’11 febbraio 2011 non era autosufficiente; e che la dedotta non contestazione non era stata correttamente e specificamente riportata. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2041 c.c.

    l’azione di arricchimento senza causa presuppone un arricchimento senza titolo e, nel caso di arricchimento indiretto, è esperibile solo in ipotesi eccezionali, non quando la prestazione sia stata acquisita mediante rapporti onerosi.

  • art. 2042 c.c.

    l’azione di arricchimento è sussidiaria e resta preclusa quando l’azione alternativa sia stata rigettata per ragioni diverse dalla carenza originaria del titolo giustificativo.

  • art. 2043 c.c.

    richiamato in relazione alla domanda risarcitoria, esclusa nei gradi di merito per mancanza di imputabilità alla resistente delle condotte denunciate.

  • art. 1406 c.c.

    il consenso del cedente è necessario per la cessione del contratto.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la motivazione è nulla solo se manca del tutto o è meramente apparente.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per il requisito di motivazione della sentenza, integrato nel caso di specie dal ragionamento complessivo della decisione.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    è il mezzo per denunciare la nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    non è deducibile in presenza di doppia conforme e non consente il riesame del merito o delle prove.

  • art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

    in presenza di doppia conforme preclude la censura per omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.

    il ricorso deve contenere una chiara esposizione dei fatti di causa e della vicenda processuale.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    impone l’indicazione specifica dei documenti e degli atti richiamati.

  • art. 115 c.p.c.

    il principio di non contestazione deve essere specificamente dedotto e supportato dal contenuto degli atti processuali.

  • art. 183 c.p.c.

    richiamato per la necessità di ricostruire correttamente lo sviluppo delle difese nel processo di merito.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il rito camerale in Cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • L’azione di arricchimento senza causa, anche nella forma dell’arricchimento indiretto, è sussidiaria e non può essere utilizzata per aggirare l’insuccesso di una domanda contrattuale quando la mancata accoglienza dipenda da difetto di prova e non da carenza originaria del titolo.
  • L’arricchimento indiretto contro il terzo è ammissibile solo in ipotesi eccezionali, tipicamente quando il terzo abbia conseguito la prestazione a titolo gratuito o di fatto; è invece escluso se il terzo ha ottenuto il risultato in forza di un rapporto oneroso.
  • In cassazione, il vizio di motivazione è configurabile solo nei limiti del minimo costituzionale: motivazione assente, apparente, perplessa o contraddittoria in modo irriducibile; non è più consentita la censura di semplice insufficienza argomentativa.
  • In presenza di doppia conforme, non è deducibile il vizio di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., salvo le specifiche eccezioni previste dalla disciplina processuale.
  • Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: documenti, atti e deduzioni sul principio di non contestazione vanno indicati in modo specifico, con puntuale richiamo delle sedi processuali rilevanti; la generica evocazione di documentazione o di fatti non basta.
  • La richiesta di CTU o di ordine di esibizione non può essere veicolata come doglianza di legittimità per ottenere una rivalutazione del merito, poiché spetta al giudice di merito valutare la sufficienza del materiale probatorio.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiArricchimento senza causaOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.