Cassazione Civile, Ordinanza n. 34196/2023 del 06/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un Comune aveva agito per ottenere il riconoscimento e la corresponsione di trasferimenti erariali compensativi dei minori introiti ICI derivanti dalla autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali di fabbricati di categoria D. La controversia riguardava il criterio di calcolo dei "minori introiti" rilevanti ai fini del superamento delle soglie previste dalla L. n. 388 del 2000, art. 64, e dal D.M. n. 197 del 2002: secondo il Comune, dovevano considerarsi tutti i minori introiti riferibili al complesso degli immobili già oggetto di autodeterminazione, anche se relativi ad annualità precedenti; secondo i Ministeri, invece, andavano considerati solo i nuovi minori introiti dell'anno di riferimento, non già quelli per i quali il contributo fosse stato già consolidato in anni precedenti. La Corte d'appello aveva aderito alla tesi del Comune; i Ministeri hanno proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione della normativa sopra indicata, sostenendo che il minor gettito va valutato anno per anno e che le perdite già compensate non possono essere nuovamente computate, salvo il caso in cui immobili già autodeterminati in anni precedenti concorrano a incrementare il minor gettito dell'anno successivo oltre le soglie di legge.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dei Ministeri, richiamando un orientamento già espresso dalla stessa Sezione. Ha affermato che i trasferimenti erariali compensativi dei minori introiti ICI per i fabbricati di categoria D sono subordinati alla duplice soglia prevista dalla legge e che il minor gettito rilevante deve essere valutato anno per anno, senza computare le perdite già registrate e già compensate in annualità precedenti. Gli immobili già oggetto di autodeterminazione in anni anteriori possono però concorrere, nel solo anno successivo, ad aumentare il minor gettito di quell'anno, se esso supera le soglie di legge. La sentenza impugnata, non conforme a tale principio, è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Genova per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 64
i trasferimenti erariali compensativi dei minori introiti ICI sono riconosciuti solo se il minor gettito supera le soglie previste e va valutato anno per anno, senza duplicare compensazioni già consolidate;
D.M. 1 luglio 1992, n. 197
atto richiamato quale base regolamentare del sistema dei trasferimenti compensativi;
richiamato come disciplina dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D;
D.M. n. 197 del 2002, artt. 2 e 3
disciplinano il meccanismo di verifica dei presupposti per l'attribuzione e il consolidamento dei trasferimenti compensativi;
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
è stato il parametro processuale del motivo di ricorso, formulato per violazione e falsa applicazione di legge;
Massime di principio
- Ai fini dei trasferimenti compensativi per minori introiti ICI, il presupposto del diritto va verificato con riferimento a ciascuna annualità, computando solo il minor gettito dell'anno e non sommando perdite già considerate e compensate in anni precedenti.
- Il carattere annuale del contributo impedisce che un minore introito già ripianato sia nuovamente posto a base del riconoscimento di ulteriori trasferimenti, salvo che esso concorra a determinare, nell'anno successivo, un nuovo minor gettito complessivo superiore alle soglie di legge.
- Quando la giurisprudenza di legittimità ha già chiarito il criterio interpretativo di una disciplina, il giudice di merito che se ne discosti incorre in violazione di legge se applica un criterio incompatibile con il principio consolidato.
- La compensazione dei minori introiti derivanti dall'autodeterminazione delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D opera solo entro i limiti quantitativi fissati dalla legge e non consente recuperi retroattivi di annualità in cui la soglia non era stata raggiunta.
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