Cassazione Penale, Ordinanza n. 17053/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo non deducibile perché meramente riproduttivo di censure già vagliate e disattese dai giudici di merito con argomenti giuridicamente corretti e non specificamente confrontato con la motivazione della sentenza impugnata. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce deducendo, come unico motivo, la manifesta illogicità della motivazione e l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla contestazione di truffa. La censura ruotava attorno alla ricostruzione dei fatti operata nei gradi di merito, in particolare alla valutazione della consapevolezza, anteriore alle richieste di denaro, dell'impossibilità di adempiere e alla perdita di possesso di una masseria; la Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo riproduceva profili già esaminati e respinti in appello, senza una specifica critica delle argomentazioni della sentenza impugnata.
Norme richiamate
La norma sulla truffa è richiamata solo come parametro della censura difensiva; la Corte non entra nel merito della configurabilità del reato, ma rileva che i motivi non attaccano specificamente la motivazione di merito sulla consapevolezza dell'impossibilità di adempiere e sugli artifici o raggiri valutati dai giudici di merito.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riproporre censure già esaminate e confutate nei gradi di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La deduzione di manifesta illogicità della motivazione e di violazione di legge non è sufficiente se non individua puntualmente gli errori logico-giuridici della decisione impugnata.
- Quando la sentenza di merito fonda la decisione su una ricostruzione della consapevolezza dell'impossibilità di adempiere anteriore alle richieste economiche, la censura difensiva deve misurarsi con tale dato centrale, altrimenti è destinata a essere dichiarata inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 7 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17033/2025 del 07/05/2025
- ordinanza_penale · 7 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17034/2025 del 07/05/2025
- ordinanza_penale · 7 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17035/2025 del 07/05/2025
- ordinanza_penale · 7 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17036/2025 del 07/05/2025
- ordinanza_penale · 7 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17037/2025 del 07/05/2025
- ordinanza_penale · 7 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17038/2025 del 07/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →