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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26466/2022 del 08/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale del riesame di Lecce del 14/12/2021 che ha sostituito gli arresti domiciliari con obbligo di presentazione alla P.G. per Alexander Del Buono e ha rigettato la revoca per Pietro Di Pietrangelo. I motivi di ricorso sono due: (1) dedotta violazione di legge e vizio motivazionale per la mancata trasmissione e per l'ipotizzata inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e ambientali e dei tabulati al Tribunale (art. 309 c. 5, 9, 10 c.p.p.), con conseguente inefficacia della misura cautelare; (2) vizio motivazionale per avere il Tribunale fondato la misura soprattutto sugli esiti dell'intervento degli operanti del 5/10/2020, apoditticamente ritenuto dimostrativo della costrizione della vittima nell'auto, senza riscontro video e senza valutare adeguatamente la ricostruzione alternativa che le lesioni sarebbero state inferte fuori dall'auto durante una lite.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Quanto al primo motivo, la Corte ha ritenuto la censura aspecifica e manifestamente infondata: il pubblico ministero non è obbligato a mettere a disposizione ogni singolo atto e può utilizzare atti riassuntivi; l'omessa trasmissione di atti non comporta automaticamente inefficacia della misura se non è dimostrato quali elementi decisivi siano stati sottratti al controllo e se, nella valutazione complessiva, gli elementi non trasmessi risultino irrilevanti. I ricorrenti non hanno indicato in che punto la motivazione si fondi sulle intercettazioni e quale effetto avrebbe la loro eliminazione. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché in realtà si tratta di un dissenso sulla valutazione probatoria e di una diversa ricostruzione dei fatti, cioè una contestazione della valutazione di merito non sindacabile in questa sede; la Cassazione può verificare la correttezza logico-giuridica della motivazione ma non sostituirsi al giudice del merito nella valutazione degli indizi. Conseguentemente, i ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    La Corte interpreta che l'omessa trasmissione di decreti di intercettazione o tabulati non determina automaticamente l'inefficacia della misura cautelare: occorre dimostrare la decisività di quanto omesso rispetto alla valutazione indiziaria complessiva

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limita l'ambito delle censure proposizioni in cassazione consentendo l'enunciazione dei motivi nei limiti previsti per l'impugnazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • La mancata trasmissione al giudice di specifici atti d'indagine (es. intercettazioni, tabulati) non vale di per sé a rendere inefficace una misura cautelare: il ricorrente deve indicare quali elementi decisivi sono stati sottratti al controllo e dimostrare, con un 'giudizio controfattuale', che la rimozione di tali elementi avrebbe disarticolato la piattaforma indiziaria
  • Il pubblico ministero può avvalersi di atti riassuntivi o di relazioni di servizio che espongano le indagini svolte; non esiste un obbligo tassativo di deposito di ogni singolo documento investigativo se la documentazione trasmessa consente comunque la verifica della gravità indiziaria
  • In Cassazione, le censure che si risolvono in un mero dissenso sulla valutazione probatoria o nella presentazione di una diversa ricostruzione dei fatti sono inammissibili: il sindacato è limitato alla verifica della logicità e del rispetto del diritto nella motivazione, non alla riformulazione degli accertamenti di fatto
  • Per contestare validamente una misura cautelare per vizi procedurali è essenziale specificare il nesso causale tra l'omissione o il vizio e la decisione cautelare, indicando esattamente dove nel ragionamento motivazionale l'atto omesso ha inciso
  • Se si prospetta una ricostruzione alternativa che investe la dinamica dei fatti (es. luogo e modalità delle lesioni), occorre nel ricorso dimostrare un errore di diritto o di logicità nella motivazione del giudice di merito, non la sola incompatibilità o preferenza per una versione diversa

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