Cassazione Penale, Sentenza n. 26466/2022 del 08/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale del riesame di Lecce del 14/12/2021 che ha sostituito gli arresti domiciliari con obbligo di presentazione alla P.G. per Alexander Del Buono e ha rigettato la revoca per Pietro Di Pietrangelo. I motivi di ricorso sono due: (1) dedotta violazione di legge e vizio motivazionale per la mancata trasmissione e per l'ipotizzata inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e ambientali e dei tabulati al Tribunale (art. 309 c. 5, 9, 10 c.p.p.), con conseguente inefficacia della misura cautelare; (2) vizio motivazionale per avere il Tribunale fondato la misura soprattutto sugli esiti dell'intervento degli operanti del 5/10/2020, apoditticamente ritenuto dimostrativo della costrizione della vittima nell'auto, senza riscontro video e senza valutare adeguatamente la ricostruzione alternativa che le lesioni sarebbero state inferte fuori dall'auto durante una lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Quanto al primo motivo, la Corte ha ritenuto la censura aspecifica e manifestamente infondata: il pubblico ministero non è obbligato a mettere a disposizione ogni singolo atto e può utilizzare atti riassuntivi; l'omessa trasmissione di atti non comporta automaticamente inefficacia della misura se non è dimostrato quali elementi decisivi siano stati sottratti al controllo e se, nella valutazione complessiva, gli elementi non trasmessi risultino irrilevanti. I ricorrenti non hanno indicato in che punto la motivazione si fondi sulle intercettazioni e quale effetto avrebbe la loro eliminazione. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché in realtà si tratta di un dissenso sulla valutazione probatoria e di una diversa ricostruzione dei fatti, cioè una contestazione della valutazione di merito non sindacabile in questa sede; la Cassazione può verificare la correttezza logico-giuridica della motivazione ma non sostituirsi al giudice del merito nella valutazione degli indizi. Conseguentemente, i ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La Corte interpreta che l'omessa trasmissione di decreti di intercettazione o tabulati non determina automaticamente l'inefficacia della misura cautelare: occorre dimostrare la decisività di quanto omesso rispetto alla valutazione indiziaria complessiva
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limita l'ambito delle censure proposizioni in cassazione consentendo l'enunciazione dei motivi nei limiti previsti per l'impugnazione
Prevede la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- La mancata trasmissione al giudice di specifici atti d'indagine (es. intercettazioni, tabulati) non vale di per sé a rendere inefficace una misura cautelare: il ricorrente deve indicare quali elementi decisivi sono stati sottratti al controllo e dimostrare, con un 'giudizio controfattuale', che la rimozione di tali elementi avrebbe disarticolato la piattaforma indiziaria
- Il pubblico ministero può avvalersi di atti riassuntivi o di relazioni di servizio che espongano le indagini svolte; non esiste un obbligo tassativo di deposito di ogni singolo documento investigativo se la documentazione trasmessa consente comunque la verifica della gravità indiziaria
- In Cassazione, le censure che si risolvono in un mero dissenso sulla valutazione probatoria o nella presentazione di una diversa ricostruzione dei fatti sono inammissibili: il sindacato è limitato alla verifica della logicità e del rispetto del diritto nella motivazione, non alla riformulazione degli accertamenti di fatto
- Per contestare validamente una misura cautelare per vizi procedurali è essenziale specificare il nesso causale tra l'omissione o il vizio e la decisione cautelare, indicando esattamente dove nel ragionamento motivazionale l'atto omesso ha inciso
- Se si prospetta una ricostruzione alternativa che investe la dinamica dei fatti (es. luogo e modalità delle lesioni), occorre nel ricorso dimostrare un errore di diritto o di logicità nella motivazione del giudice di merito, non la sola incompatibilità o preferenza per una versione diversa
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