Cassazione Penale, Sentenza n. 22051/2025 del 11/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli (riesame) che aveva dichiarato inammissibile, per sopravvenuta inefficacia, il ricorso avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari che aveva applicato al ricorrente la misura dell'obbligo di dimora. Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 309, comma 7, c.p.p., sostenendo che il Tribunale di Napoli fosse comunque competente a decidere sull'impugnazione nonostante la declaratoria di incompetenza del GIP e manifestando interesse all'accertamento dei presupposti per l'ottenimento della riparazione per una presunta ingiusta detenzione. Fattispecie: il GIP di Napoli aveva dichiarato incompetente e trasmesso gli atti alla Procura di Novara; la misura era stata poi rinnovata dal GIP di Novara e il Tribunale del riesame di Torino aveva successivamente annullato il titolo cautelare per mancanza di gravi indizi in relazione al reato di partecipazione ad associazione per delinquere.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse. Ha ritenuto che l'ordinanza originaria avesse applicato solo l'obbligo di dimora, misura divenuta inefficace, e che non sussistesse un interesse concreto e attuale del ricorrente all'impugnazione in vista di una 'riparazione per ingiusta detenzione', posto che detenzione non era mai stata disposta. Inoltre la Corte ha osservato che l'interesse non era stato manifestato in sede di riesame e che il difensore non risultava munito di procura speciale per la proposizione del ricorso. Per questi motivi il ricorrente è stato dichiarato inammissibile e condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, commisurata al grado di colpa.
Norme richiamate
art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
La norma è stata richiamata dal ricorrente per sostenere la competenza del Tribunale di Napoli a decidere sull'impugnazione nonostante la dichiarazione di incompetenza del GIP. Tuttavia la Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile per carenza di interesse: poiché la misura originaria era divenuta inefficace e non si era tradotta in detenzione, non sussisteva un interesse attuale all'accertamento finalizzato alla riparazione per ingiusta detenzione.
Massime di principio
- L'impugnazione è ammissibile solo se sussiste un interesse concreto e attuale: la mera possibilità teorica di ottenere una riparazione non è sufficiente quando la misura originaria è inefficace e non ha prodotto detenzione.
- Per preservare l'ammissibilità è opportuno manifestare l'interesse già nelle fasi di riesame e adottare tempestivamente le iniziative processuali necessarie; il mancato esercizio tempestivo può comportare declaratoria d'inammissibilità.
- In caso di misure diverse dalla detenzione (p.e. obbligo di dimora) non si dà automaticamente diritto alla riparazione per ingiusta detenzione; va valutata la concreta lesione subita.
- Se la competenza viene trasferita o la misura viene rinnovata da altro ufficio, è fondamentale verificare lo stato attuale del provvedimento e, se necessario, impugnare nel foro competente o acquisire procura speciale per i ricorsi in cassazione.
- Le impugnazioni prive di interesse o carenti di requisiti formali (es. procura speciale mancante) possono comportare condanna alle spese e sanzioni pecuniarie a titolo di ammenda.
Testo integrale
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