Sentenza n. 1131/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 647/2025 del 18 giugno 2025 del Tribunale di Modena.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 647/2025 del Tribunale di Modena, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice giudiziale)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Modena, passata in giudicato e notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni. Il Ministero non si è costituito. La ricorrente ha dedotto la perdurante inadempienza dell'amministrazione. In una nota depositata tardivamente ha riferito, senza produrre documentazione probatoria, che nel marzo 2026 il Ministero avrebbe corrisposto le somme principali dovute, con esclusione delle spese di lite liquidate dal giudice ordinario. Ha inoltre chiesto la fissazione di una penalità di mora.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Modena entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, detraendo quanto eventualmente già corrisposto e includendo le spese legali liquidate dal giudice ordinario, ove non già pagate, nonché quelle del giudizio di ottemperanza. È stato nominato sin d'ora, per l'eventuale ulteriore inadempimento e su istanza della ricorrente, il Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale o un funzionario delegato quale commissario ad acta, con termine di sessanta giorni per gli adempimenti sostitutivi. La richiesta di penalità di mora è stata respinta perché la sentenza del giudice ordinario aveva già previsto interessi o rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, l. 724/1994, ritenuti misura equa anche ai fini dell'art. 114, comma 4, c.p.a. Il ricorso è stato quindi accolto soltanto in parte. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 200 euro oltre accessori, con restituzione del contributo unificato se versato e distrazione in favore dei difensori, tenuto conto della soccombenza parziale, della limitata attività difensiva e del carattere seriale della controversia.
Norme richiamate
eventuale penalità di mora ai sensi dell’articolo 114, comma quarto, del c.p.a.
Il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione del giudicato e adottare misure sostitutive, ma la penalità di mora può essere negata quando gli interessi o la rivalutazione già riconosciuti dal titolo giudiziale costituiscono una misura equa e adeguata.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito del beneficio per ciascun singolo anno di riferimento sino alla sua concreta attribuzione
La previsione di interessi o rivalutazione contenuta nella sentenza del giudice ordinario è stata ritenuta idonea a compensare il ritardo nell'adempimento e ha concorso a escludere l'applicazione di una penalità di mora nel giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, la perdurante inerzia dell'amministrazione legittima il giudice amministrativo a ordinare all'amministrazione l'esecuzione delle statuizioni giudiziali entro un termine assegnato, detraendo quanto eventualmente già corrisposto.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza della parte vittoriosa in caso di ulteriore inadempimento dell'amministrazione entro il termine assegnato.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, c.p.a. può essere negata quando il titolo esecutivo già riconosca interessi o rivalutazione per il periodo di ritardo e tale previsione sia ritenuta equa e idonea a compensare l'inadempimento.
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