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Ordinanza

Ordinanza n. 260/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della Deliberazione n. 34 del 7 marzo 2026 della Giunta Comunale del Comune di Sant’Omobono Terme.

Giustizia amministrativa202600446

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazione della Giunta comunale che ha integrato la disciplina della compartecipazione ai costi di realizzazione della strada di accesso prevista da una convenzione urbanistica

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L'impresa ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, la deliberazione della Giunta comunale con cui è stata approvata l'integrazione dell'art. 9, comma 2, dello schema di convenzione relativo al piano attuativo di iniziativa privata denominato “ATR08 – Ambito di trasformazione residenziale”. L'integrazione riguarda le modalità di compartecipazione ai costi di realizzazione della strada di accesso, già realizzata nell'ambito del piano attuativo denominato “ATU15”, di interesse della ricorrente. Il testo dell'ordinanza non specifica i singoli vizi di legittimità dedotti nel ricorso, limitandosi a dare atto della contestazione della deliberazione e della domanda cautelare.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito né ha accolto o respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto che le caratteristiche della controversia e le questioni dibattute richiedano un'approfondita disamina, incompatibile con la cognizione sommaria propria della fase cautelare. Ha quindi disposto, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., che le esigenze cautelari siano adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio di merito, fissando l'udienza pubblica al 30 giugno 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la particolarità della materia controversa.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Quando la controversia presenta questioni che richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria cautelare, il giudice può fissare sollecitamente l'udienza di merito, assicurando così tutela alle esigenze cautelari senza definire immediatamente la domanda di sospensione.

Massime di principio

  • Quando le questioni oggetto della domanda cautelare richiedono un'approfondita disamina incompatibile con la cognizione sommaria, il giudice amministrativo può tutelare le esigenze cautelari mediante la fissazione sollecita dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., anziché pronunciarsi sulla sospensione dell'atto.

Come è indicizzato

MateriePiani attuativi e lottizzazioniTutela cautelare
RamiUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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