Cassazione Penale, Sentenza n. 35416/2022 del 22/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della condanna per usura commessa nei confronti dei fratelli Pastore (societari della A.S.G. s.r.l.) per presunti tassi usurari applicati dal 2008 al 2011. Il ricorrente deduceva: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla responsabilità, sostenendo che documenti e una consulenza tecnica difensiva dimostravano pagamenti maggiori e tassi legali; 2) errore nel rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria e dell'espletamento di una perizia in appello; 3) travisamento della prova rispetto a documenti forniti dalle parti civili e ritrovati presso il ricorrente; 4) errore nel ritenere sussistente l'usura in concreto, con rilievo sul fatto che le difficoltà finanziarie sarebbero state della società e non dei fratelli Pastore; 5) censura della confisca disposta in sentenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto sussistere la 'doppia conformità' delle sentenze di primo e secondo grado e ha affermato che le contestazioni sollevate attengono in gran parte al merito e alla diversa valutazione di documenti e prove, profili non sindacabili in sede di legittimità salvo macroscopiche illogicità o travisamento manifesto. Sul punto della rinnovazione istruttoria e della perizia in appello la Corte ha confermato il carattere eccezionale dell'istituto e la discrezionalità del giudice di appello nel rigettare la richiesta, dato che la documentazione risultava incompleta. Quanto alla confisca, il motivo è stato dichiarato inammissibile perché non prospettato in appello. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili, liquidate in euro 3.510,00 per ciascuna parte civile, oltre altri oneri indicati nel dispositivo.
Norme richiamate
art. 644, comma sesto, cod. pen.
La Corte ha richiamato la disciplina della confisca del profitto del reato prevista dall'art. 644 c.p., confermando la statuizione di confisca del profitto dell'usura, e ha rilevato che le doglianze sulla confisca sono inammissibili se non prospettate in appello
Massime di principio
- Se la condanna è confermata con motivazioni congruenti in entrambi i gradi (doppia conformità), la Corte di Cassazione ha limiti stretti nel rimettere in discussione valutazioni di merito e di attendibilità delle prove testimoniali, salvo manifesti errori logici o travisamento macroscopico
- La valutazione dell'attendibilità delle persone offese e delle testimonianze è questione di fatto: è sindacabile in Cassazione solo in presenza di contraddizioni manifeste o di argomentazioni basate su mere congetture
- La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria e di espletamento di perizia in sede d'appello è un rimedio eccezionale; il giudice d'appello può rifiutarla per ragioni di discrezionalità e di completezza presunta dell'istruttoria di primo grado, purché il diniego sia logicamente motivato
- La semplice esistenza di documenti nuovi o di diversa interpretazione documentale non basta a ricostruire un travisamento della prova: occorre che emergano elementi di evidente discordanza rispetto al compendio probatorio valutato dai giudici di merito
- Le doglianze in ordine alla confisca devono essere tempestivamente prospettate nei gradi precedenti; se sollevate solo in Cassazione possono risultare inammissibili
- In contestazioni relative a tassi usurari è determinante la ricostruzione contabile completa: l'assenza o l'incompletezza della documentazione può indebolire la difesa, ma la presenza di riscontri esterni (es. testimonianze, documenti trovati presso l'imputato) può comunque sostenere la qualificazione come usura
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