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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11239/2025 del 20/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Cacciola è stato condannato per minacce reiterate e gravi nei confronti di Tati Vincenzo, avendo detto, tra l'altro, "non mi fare più denunce se no te la faccio pagare" e mimato con il dito il gesto della pistola, alludendo a morte. In Cassazione il ricorrente deduce: (1) vizio di motivazione e domanda di derubricazione a minaccia semplice (art. 612, comma 1 c.p.) sostenendo che si è trattato di un unico episodio, che il gesto non esprimeva volontà omicida e che la paura della vittima derivava solo dalla reputazione dell'imputato; (2) vizio per esclusione delle circostanze attenuanti generiche con violazione del divieto di reformatio in peius, poiché il Tribunale aveva menzionato le attenuanti in motivazione e la Corte d'appello le ha poi escluse senza impugnazione della pubblica accusa.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto inammissibile l'impugnazione, trattandosi di valutazioni di merito sulla gravità della minaccia e sull'entità del turbamento della vittima, correttamente motivate dalla Corte d'appello che ha considerato il contesto, il gesto mimante la pistola e la personalità dell'imputato (timore effettivamente dichiarato dalla vittima). Ha osservato che episodi minatori pregresse, pur non essendo oggetto d'accusa nel processo attuale, possono informare la valutazione della gravità. Sul secondo motivo ha ritenuto infondato il rilievo: quando vi è contrasto tra dispositivo e motivazione prevale il dispositivo, salvo che dalla motivazione emerga in modo chiaro ed evidente la volontà del giudice tale da rendere riconoscibile un errore materiale nel dispositivo e consentire la sua rettifica (anche con le procedure previste in Cassazione). Nella specie la motivazione del Tribunale non era sufficientemente chiarificatrice, quindi la Corte d'appello ha correttamente dato prevalenza al dispositivo. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 612 cod. pen.

    La Corte ricorda che per la configurazione dell'aggravante della minaccia occorre valutare l'entità del turbamento psichico determinato nella vittima considerando espressioni, modalità, contesto e condizioni soggettive dell'autore e della vittima; pertanto la gravità può essere riconosciuta anche in presenza di un gesto mimico se idoneo a suscitare serio timore.

  • art. 130 cod. proc. pen.

    Richiamato in combinato disposto con art. 547 per la correzione di errori materiali: la Corte indica che può farsi ricorso alla motivazione per correggere errori materiali del dispositivo quando la motivazione consente di ricostruire chiaramente la volontà del giudice.

  • art. 442 cod. proc. pen.

    Articolo richiamato dalla parte ricorrente in tema di impugnazioni; la Corte non ha accolto la censura basata su tali disposizioni perché ha ritenuto non sussistere un chiaro errore materiale nel dispositivo da correggere.

  • art. 605 cod. proc. pen.

    Articolo citato nel collegamento con i motivi di impugnazione; la decisione non entra nel merito di una violazione procedurale grave avendo ritenuto corretta la valutazione di merito del giudice d'appello.

  • art. 547 cod. proc. pen.

    Richiamato unitamente all'art. 130 c.p.p. come strumento per la correzione di errori materiali nel dispositivo attraverso la motivazione, se la contraddizione è riconducibile a un errore materiale obiettivamente evidente.

  • art. 619 cod. proc. pen.

    Norma richiamata quale procedura di rettifica in Cassazione quando dalla motivazione emerge in modo chiaro l'errore materiale del dispositivo, permettendo la correzione senza decisione di merito.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese.

Massime di principio

  • La qualificazione della minaccia come semplice o aggravata dipende dall'effetto psicologico prodotto sulla vittima: vanno valutati contenuto verbale, modalità (anche gesti mimici), contesto e personalità dell'autore e della vittima. Non si giudica solo sul singolo enunciato, ma sull'insieme delle circostanze.
  • Fatti pregressi non necessariamente oggetto di accusa nel processo in corso possono essere presi in considerazione dal giudice per valutare la gravità della minaccia, purché adeguatamente richiamati in motivazione.
  • La Cassazione non è sede per rivedere valutazioni di fatto e di merito adeguatamente motivate: i rilievi che esigono un ribaltamento del giudizio motivazionale sono inammissibili.
  • In caso di contrasto tra dispositivo e motivazione prevale il dispositivo, salvo che la motivazione mostri in modo chiaro e inequivocabile l'errore materiale del dispositivo, rendendo possibile la sua rettifica anche in Cassazione (procedura ex art. 619 c.p.p.).
  • Per contestare l'esclusione di circostanze attenuanti occorre dimostrare che la decisione di merito sia viziata in modo apprezzabile e non basarsi solo su refusi o affermazioni generiche in motivazione; inoltre il divieto di reformatio in peius impedisce peggioramenti non giustificati dell'imputato salvo impugnazione della pubblica accusa.
  • Chi propone ricorso deve considerare il rischio di condanna alle spese processuali in caso di rigetto (art. 616 c.p.p.).

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