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Ordinanza

Ordinanza n. 146/2026 - Genova, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento del Questore di Genova n. -OMISSIS- del, notificata in data 4.2.2026, portante ingiunzione al ricorrente di lasciare il territorio del Comune di Genova e non farvi ritorno per un periodi anni due senza preventiva autorizzazione dell’Ufficio medesimo; - degli atti presupposti e connessi.

Giustizia amministrativa202600422

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: foglio di via obbligatorio del Questore di Genova, con divieto di ritorno nel Comune di Genova per due anni senza preventiva autorizzazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il foglio di via obbligatorio chiedendone l'annullamento e la sospensione cautelare. Il provvedimento contestato aveva rilevato un comportamento minaccioso e oltraggioso nei confronti degli agenti di pubblica sicurezza, il rifiuto di fornire le generalità, la presenza di denunce per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, l'assenza di familiari o attività lavorative nel Comune di Genova e l'apparente dedizione alla commissione di reati offensivi o pericolosi per la sicurezza o la tranquillità pubblica ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. c), l. n. 159/2011. Il ricorrente ha sostenuto di svolgere attività artigianale presso un'impresa con sede nel territorio ligure, affermando quindi la necessità di recarsi quotidianamente a Genova. L'Amministrazione ha contestato tale allegazione, evidenziando l'aggressività e molestiа manifestate dapprima nei confronti degli avventori e delle dipendenti di un pubblico esercizio e successivamente nei confronti degli agenti intervenuti, nonché l'assenza di prova effettiva dell'attività lavorativa nel capoluogo: non risultavano un rapporto di lavoro dipendente, un'attività autonoma documentata, una partita IVA, fatture emesse, ricevute di pagamento o versamenti contributivi. La documentazione prodotta consisteva soltanto nella fotocopia di una generica dichiarazione aziendale relativa a una non meglio precisata collaborazione lavorativa.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare ritenendo insussistenti i presupposti per la sospensione dell'efficacia del foglio di via. La valutazione cautelare ha valorizzato la gravità del comportamento contestato, descritto come particolarmente aggressivo, molesto, oltraggioso e minaccioso, nonché gli ulteriori elementi posti a fondamento della misura di prevenzione. Il Collegio ha inoltre ritenuto non dimostrata la necessità della presenza del ricorrente a Genova per ragioni lavorative, poiché la documentazione prodotta non provava lo svolgimento di un'attività lavorativa effettiva nel Comune. La durata biennale del divieto di ritorno è stata giudicata proporzionata, collocandosi nella fascia intermedia della durata prevista e risultando coerente con la gravità dei fatti e il pericolo per la sicurezza pubblica. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese della fase cautelare in favore delle Amministrazioni resistenti, liquidate in euro 1.000 oltre maggiorazioni di legge.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 1, lett. c), l. n. 159/2011

    persona che appare dedita alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sicurezza o la tranquillità pubblica

    La disposizione è richiamata quale base normativa della valutazione di pericolosità posta a fondamento del foglio di via obbligatorio.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale esaminata dal TAR.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione di un foglio di via obbligatorio può essere negata quando la misura risulti sorretta da una valutazione di pericolosità fondata su comportamenti aggressivi, minacciosi o oltraggiosi nei confronti di privati e agenti di pubblica sicurezza, unitamente agli ulteriori elementi indicati nel provvedimento.
  • La dedotta necessità di permanere o recarsi nel territorio comunale per ragioni lavorative deve essere adeguatamente documentata; una generica dichiarazione di collaborazione, priva di elementi verificabili sull'effettività dell'attività, non è sufficiente a dimostrare l'interesse lavorativo alla presenza nel luogo colpito dal divieto.
  • La durata biennale del foglio di via obbligatorio è proporzionata quando si colloca nella fascia intermedia della durata prevista dalla legge ed è coerente con la gravità dei fatti contestati e con il pericolo ravvisato per la sicurezza pubblica.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezzaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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