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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31204/2025 del 17/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che ne aveva affermato la responsabilità per il delitto di estorsione aggravata. L'unico motivo censurava la motivazione della decisione di merito, sostenendo che la Corte territoriale avesse tratto conclusioni discordanti rispetto al significato delle risultanze probatorie, in particolare delle dichiarazioni testimoniali rese dalle persone offese. In sostanza, il ricorrente chiedeva una diversa lettura del compendio dichiarativo già esaminato e disatteso in appello, deducendo un preteso travisamento della prova.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura mirasse, in realtà, a ottenere una nuova valutazione delle dichiarazioni testimoniali delle persone offese e dei contrasti tra versioni dei fatti, attività riservata al giudice di merito e non consentita in sede di legittimità, salvo il controllo sulla coerenza e logicità della motivazione. Ha inoltre osservato che la motivazione della sentenza impugnata non presentava vizi riconducibili all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. e)

    Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione non ricorre quando la sentenza di merito presenti una motivazione coerente e logica; non è consentita una rivalutazione del merito sotto forma di censura alla lettura delle prove.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura sulla motivazione in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, quando il giudice di merito abbia già esaminato e disatteso le medesime doglianze.
  • Il sindacato della Corte di cassazione sulle prove dichiarative è limitato alla verifica della coerenza, logicità e non manifesta illogicità della motivazione, non potendo investire la scelta tra versioni alternative dei fatti.
  • In caso di denunzia di travisamento della prova dichiarativa, il controllo di legittimità richiede che il significato probatorio prospettato dal ricorrente sia verosimile e non immediatamente smentito dal contenuto complessivo della deposizione; in difetto, la censura è inammissibile.
  • La valutazione del significato delle dichiarazioni testimoniali è devoluta al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se la motivazione non è apodittica o illogica.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEstorsione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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