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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39995/2025 del 12/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente deduce violazione di legge contestando la qualificazione del fatto come ricettazione anziché come furto. Sostiene che le dichiarazioni rese nell'immediatezza del controllo (con le quali aveva affermato che il computer fosse di sua proprietà) erano inutilizzabili ai sensi dell'art. 63 c.p.p.; avendo poi confessato in dibattimento di essere l'autore del furto, ritiene che la vicenda dovesse essere qualificata come furto e non come ricettazione, posto che le dichiarazioni immediate non potevano integrare prova a suo carico.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità del motivo. Ha richiamato il principio secondo cui chi eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali deve indicare specificamente gli atti viziati e dimostrare l'incidenza della loro eliminazione sul complessivo compendio indiziario (necessità di una "prova di resistenza"). Nel caso concreto la Corte territoriale non ha fondato la condanna unicamente sulle dichiarazioni rese all'immediato controllo, ma soprattutto sulle discrasie tra la versione resa dall'imputato nel dibattimento e la versione della persona offesa (in particolare sulla circostanza che l'autovettura fosse chiusa a chiave), nonché sulle contraddizioni tra il dibattimento e una memoria depositata sull'elemento motivazionale. Pertanto il ricorso non ha indicato gli atti specifici né dimostrato che, espunti gli elementi contestati, le residue risultanze non sarebbero sufficienti a sostenere la condanna. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 63 cod. proc. pen.

    La norma è richiamata nella doglianza del ricorrente come causa di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese immediatamente dopo il controllo; la Corte rileva però che, anche se tali dichiarazioni fossero state censurate, la decisione di merito si fonda su altri elementi (discrasie con la versione della persona offesa e incongruenze documentali), per cui l'eventuale inutilizzabilità non è stata dimostrata decisiva dal ricorrente

  • Giurisprudenza consolidata (Sez. U, n. 23868/2009; Sez. 3, n. 3207/2014)

    Richiamati i principi secondo cui: a) chi lamenta inutilizzabilità di atti deve indicare gli atti specifici e la loro incidenza sul quadro probatorio; b) se gli elementi acquisiti illegittimamente vengono espunti, il motivo deve dimostrare che le residue risultanze non consentono di mantenere lo stesso convincimento ("prova di resistenza"). La mancata esplicitazione rende il motivo generico e il ricorso inammissibile.

Massime di principio

  • Per censurare in Cassazione l'utilizzo di dichiarazioni ritenute inutilizzabili è indispensabile indicare con precisione quali atti o dichiarazioni siano affetti dal vizio e come la loro esclusione incida sul complesso probatorio.
  • Deve essere svolta la cosiddetta "prova di resistenza": dimostrare che, anche espunti gli elementi contestati, le restanti risultanze non bastano a mantenere l'identico convincimento del giudice di merito.
  • La semplice affermazione della inutilizzabilità di una dichiarazione è insufficiente: il ricorso sarà dichiarato inammissibile se il motivo è generico o aspecifico.
  • La Corte territoriale può fondare la decisione su più elementi (contraddizioni del dichiarante nel tempo, discrepanze con la versione della persona offesa, documenti o memorie depositate); dunque l'inutilizzabilità di un singolo elemento non sempre travolge la valutazione di merito.
  • La confessione resa in dibattimento non muta automaticamente la qualificazione giuridica del reato: occorre valutare le circostanze fattuali e probatorie complessive (se sussista effrazione, appropriazione diretta, ecc.).
  • La mancata indicazione dettagliata del vizio può comportare, oltre all'inammissibilità, la condanna per spese e una sanzione pecuniaria (es. contributo alla Cassa delle Ammende).

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