Cassazione Civile, Ordinanza n. 18515/2025 del 07/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fideiussori)
La controversia
La controversia origina da un'azione proposta dalla banca originaria contro tre soggetti che avevano ricevuto, da uno di essi padre degli altri due, la nuda proprietà di un immobile mediante un atto qualificato dall'attrice come donazione. La banca chiedeva la declaratoria di nullità del contratto per simulazione oppure, in subordine, la sua inefficacia revocatoria ex art. 2901 c.c., in ragione di crediti vantati verso il disponente quale fideiussore di una società debitrice principale. Il Tribunale rigettava la domanda, ma la Corte d'appello accoglieva il gravame della cessionaria del credito e dichiarava inefficace la donazione nei confronti dell'appellante. I soccombenti ricorrevano per cassazione con tre motivi: con il primo denunciavano violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse rilevato d'ufficio una nullità parziale delle fideiussioni e avesse mal interpretato le difese, che avrebbero riguardato soltanto la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. e non la nullità dell'intero contratto; con il terzo denunciavano violazione degli artt. 1421, 99 e 112 c.p.c., lamentando che, a fronte dell'eccezione sulla clausola di deroga all'art. 1957 c.c., la Corte avesse attribuito rilievo alla nullità parziale senza poi trarne le conseguenze richieste dai convenuti. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso, ritenendo che il giudice d'appello avesse violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c. poiché aveva deciso come se fosse stata dedotta la nullità dell'intera fideiussione, mentre la questione devoluta riguardava soltanto la validità di una specifica clausola di deroga all'art. 1957 c.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo è stato assorbito.
Norme richiamate
richiamato come base dell'azione revocatoria ordinaria proposta per far dichiarare inefficace la donazione nei confronti del creditore.
il giudice di merito non può pronunciare su una questione diversa da quella effettivamente devoluta dalle parti; la decisione che qualifichi come dedotta la nullità dell'intero contratto quando era stata contestata solo una clausola viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
richiamato dai ricorrenti in relazione al potere-dovere del giudice di rilevare d'ufficio la nullità, ma la censura è stata accolta nei limiti in cui il giudice aveva esteso il thema decidendum oltre quanto dedotto.
richiamato dai ricorrenti a supporto del principio dispositivo e del necessario rispetto del petitum e della causa petendi.
disposizione rispetto alla quale i ricorrenti avevano eccepito la nullità della clausola derogatoria contenuta nelle fideiussioni.
art. 2 L. 10 ottobre 1990, n. 287
richiamato come parametro di invalidità della clausola fideiussoria derogatoria dell'art. 1957 c.c.
art. 38, secondo comma, d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385
richiamato nei gradi di merito dai convenuti per dedurre la nullità del mutuo fondiario per superamento del limite legale di finanziabilità.
richiamato per la riproposizione in appello delle eccezioni e questioni non accolte in primo grado.
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione il giudice non può attribuire alla difesa di parte un contenuto diverso da quello effettivamente svolto e decidere su una questione non devoluta, poiché ciò integra violazione dell'art. 112 c.p.c.
- La rilevabilità d'ufficio della nullità non consente di mutare il thema decidendum: il giudice può attivarsi solo entro i limiti della concreta questione emergente dagli atti e non può trasformare l'eccezione relativa a una clausola in una contestazione di invalidità dell'intero contratto.
- Quando una censura investe l'erronea delimitazione dell'oggetto del giudizio di merito, la cassazione può disporre l'annullamento con rinvio affinché il giudice di merito riesamini la domanda o eccezione nei corretti confini processuali.
- Se più motivi di ricorso sono logicamente connessi e l'accoglimento di uno o più di essi assorbe gli altri, il giudice di legittimità può dichiarare assorbite le ulteriori censure senza esaminarle nel merito.
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