Cassazione Civile, Ordinanza n. 27041/2023 del 21/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento IMU per l'anno 2012; in primo grado il ricorso era stato accolto, mentre in appello la Commissione tributaria regionale aveva accolto l'impugnazione del Comune e riformato la decisione favorevole alla società. La società proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, ma prima della decisione depositava istanza di rinuncia agli atti del giudizio dichiarando di avere definito la controversia con il Comune. Il Comune aderiva alla rinuncia.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia agli atti del giudizio e dell'adesione del Comune, dichiarando l'estinzione del giudizio di legittimità. Ha disposto la compensazione integrale delle spese. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, rilevando che il meccanismo sanzionatorio di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002 non opera nell'ipotesi di inammissibilità sopravvenuta, richiamata dalla Corte come ratio della disposizione.
Norme richiamate
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
La disposizione, introdotta dalla L. n. 228/2012, ha funzione sanzionatoria e mira a scoraggiare impugnazioni dilatorie o pretestuose; la Corte ne esclude l'applicazione quando l'inammissibilità è sopravvenuta.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- La rinuncia agli atti del giudizio, se accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del processo di legittimità.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, il giudice può disporre la compensazione integrale delle spese quando ciò risulti concordato tra le parti.
- L'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002 ha natura sanzionatoria e non si applica nelle ipotesi di inammissibilità sopravvenuta, in quanto non riconducibili alle impugnazioni dilatorie o pretestuose che la norma intende scoraggiare.
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