Cassazione Penale, Sentenza n. 31908/2025 del 25/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Firenze che aveva dichiarato estinti per prescrizione i reati di falsa testimonianza e calunnia a loro attribuiti e aveva confermato le statuizioni civili. Deducevano, tra gli altri motivi: nullità della sentenza di primo grado perché la motivazione era stata redatta e sottoscritta da un giudice diverso rispetto a quello che aveva istruito il processo e dato lettura del dispositivo (violazione art. 546 c.p.p. e principio di immediatezza ex art. 525 c.p.p.); mancata astensione del giudice istruttore per effetto di una sanzione accessoria/interdizione dai pubblici uffici e/o per la successiva radiazione; mancata astensione del pubblico ufficiale che aveva assistito parte della fase istruttoria; vizio relativo alla qualificazione di testimone di Alessandro Chiezzi (presunta parte nel processo civile); omissione nella rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello per la mancata escussione della teste indicata dalla difesa (Ginette Barat) nonostante richieste di rogatoria/accompagnamento coattivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e manifestamente infondati. Ha ritenuto che la redazione della motivazione da parte di un magistrato diverso e la sottoscrizione del Presidente non comportino nullità quando sussista un impedimento reale del giudice estensore (qui la radiazione) e sia stata menzionata la causa di sostituzione; ha confermato il principio secondo cui il potere sostitutivo del Presidente si estende anche alla stesura dei motivi. Ha escluso che la sospensione condizionale della pena e la non esecutività della pena accessoria rendessero obbligatoria l'astensione del giudice al momento del dibattimento; ha considerato improcedente la censura sulla mancata astensione del V.P.O., richiamando orientamento consolidato secondo cui tale violazione non determina vizio genetico del provvedimento. Il motivo relativo alla qualifica di testimone di Alessandro Chiezzi è stato ritenuto inammissibile perché non introdotto in appello e, comunque, infondato dato che dal verbale risultava che al momento della deposizione non era socio. La mancata rinnovazione dell'istruzione in appello è stata ritenuta correttamente motivata: la Corte d'appello ha valutato l'assenza di assoluta esigenza probatoria posto che erano presenti elementi probatori decisivi (es. tabulati telefonici). I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al rimborso delle spese di costituzione e difesa delle parti civili nel presente grado.
Norme richiamate
"la sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta dal presidente e dal giudice estensore. Se, per morte o altro impedimento, il presidente non può sottoscrivere, alla sottoscrizione provvede, previa menzione dell'impedimento, il componente più anziano del collegio; se non può sottoscrivere l'estensore, alla sottoscrizione, previa menzione dell'impedimento, provvede il solo presidente"
La Corte ha ritenuto applicabile la ratio della norma anche alla fattispecie monocratica: l'impedimento del giudice estensore (qui la radiazione) legittima la sottoscrizione e la stesura della motivazione da parte di altro magistrato previa menzione dell'impedimento, senza che ciò produca nullità.
art. 559, comma 4, cod. proc. pen.
"in caso di impedimento del giudice (monocratico n.d.r.), la sentenza è sottoscritta dal presidente del tribunale previa menzione della causa della sostituzione"
La Corte ha confermato che il potere sostitutivo del presidente si estende non solo alla sottoscrizione ma anche alla stesura dei motivi quando sussista un impedimento serio, grave e duraturo del giudice originario (la radiazione integra tale impedimento).
Richiamato in relazione al principio di immediatezza della deliberazione; la Corte ha ritenuto che il principio non venga frustrato dalla redazione della motivazione da altro magistrato in presenza di un impedimento legittimo e menzionato.
Richiamato per precisare che la sospensione condizionale della pena comporta la non esecutività della pena accessoria (interdizione), pertanto l'astensione del giudice non risultava imposta al momento del dibattimento.
Norma sulla lista testimoniale; richiamata rispetto alla domanda di escussione del teste indicato dalla difesa e alla possibilità di chiedere rogatoria o accompagnamento coattivo.
Norma generale sul perimetro dell'oggetto della prova: la rinnovazione dell'istruzione in appello è ammessa solo se l'acquisizione probatoria è veramente idonea e necessaria per l'accertamento dei fatti rilevanti.
Richiamato come criterio per il rigetto della rinnovazione istruttoria in appello quando la prova richiesta sia superflua alla luce di elementi probatori già acquisiti (es. tabulati telefonici).
Richiama il divieto di introdurre in Cassazione censure che non siano state dedotte nei precedenti gradi di giudizio; la Corte ha escluso la tempestiva deduzione della censura sulla qualifica di testimone di Alessandro Chiezzi.
Norma che prevede la condanna alle spese processuali a carico dei ricorrenti in caso di inammissibilità o rigetto; applicata dalla Corte.
art. 592, comma 4 cod. proc. pen.
Richiamato per quantificare il rimborso delle spese di costituzione e difesa delle parti civili, che la Corte ha posto a carico dei ricorrenti.
Massime di principio
- La sostituzione del giudice estensore nella redazione della motivazione non comporta nullità se sussiste un impedimento reale, serio e durevole del giudice originario (es. radiazione) e la causa della sostituzione è espressamente menzionata; il Presidente può estendere il proprio potere anche alla stesura dei motivi.
- La sanzione disciplinare o la sospensione condizionale della pena che rende non esecutiva la pena accessoria (es. interdizione) può escludere l'obbligo di astensione del giudice al momento del dibattimento, salvo diversa circostanza fattuale e temporale.
- La violazione dell'obbligo di astensione del pubblico ufficiale che ha partecipato a fasi processuali anteriori, di per sé, non determina sempre un vizio genetico della sentenza: occorre valutare la rilevanza effettiva del comportamento rispetto al giudizio.
- Censure non sollevate nei precedenti gradi processuali (in particolare in appello) risultano inammissibili in cassazione salvo che si tratti di questioni di legittimità deducibili tempestivamente; dunque è essenziale sollevare per tempo le eccezioni procedurali.
- La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello è un rimedio eccezionale che richiede la dimostrazione di un'esigenza probatoria assoluta; se esistono elementi probatori decisivi già acquisiti (es. dati oggettivi come tabulati), la mancata escussione di un teste proposto può essere legittima.
- La radiazione del magistrato integra un impedimento idoneo a giustificare la sostituzione per la redazione della motivazione quando l'impedimento è effettivo, serio, grave e duraturo.
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