Cassazione Penale, Sentenza n. 14442/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro del 12/11/2024 che aveva rigettato l'appello avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Catanzaro (26/6/2024) che aveva respinto la richiesta di revoca della misura dell'obbligo di presentazione alla P.G. cui il ricorrente era sottoposto. Il ricorrente deduceva violazione di legge e contraddittorietà della motivazione (art. 275 c.p.p.), sostenendo che il decorso del tempo e la costante osservanza delle prescrizioni da parte sua da quattro anni avrebbero dovuto imporre il riesame ex art. 274 c.p.p. e favorire la revoca della misura, richiamando giurisprudenza che valorizza tempo ed osservanza come indici di recupero sociale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per aspecificità delle censure, ritenendo che il Tribunale del riesame aveva motivato adeguatamente la sussistenza dell'attualità del pericolo di recidiva. La motivazione del Tribunale ha valorizzato la condanna in primo grado per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90, il ruolo di referente per lo spaccio e il radicato inserimento del ricorrente nel circuito del narcotraffico, con richiamo alla presunzione relativa di pericolosità di cui all'art. 275 comma 3 c.p.p. La Corte ha rilevato che il ricorrente non ha prodotto fatti nuovi idonei a dimostrare la rottura dei collegamenti con l'ambiente criminale né elementi concreti del suo reinserimento sociale. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Presunzione relativa di pericolosità sociale per taluni reati; il giudice può collegare tale presunzione al ruolo svolto dall'imputato nel contesto delinquenziale (ad es. referente per lo spaccio) per valutare l'attualità del pericolo di recidiva.
Disciplina del riesame delle misure cautelari: il ricorrente invocava la necessità di un riesame in relazione al decorso del tempo e al comportamento, ma la Corte ha ritenuto che, in presenza di gravi elementi circa l'inserimento nel circuito criminale, occorrono fatti nuovi e specifici per giustificare la revoca.
Prevede la condanna alle spese del procedimento per il ricorrente nel caso di rigetto o inammissibilità del ricorso; applicata qui con condanna anche alla somma per la Cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norma sostanziale in materia di stupefacenti (traffic o associazione finalizzata al traffico): la condanna per reati di stupefacenti è stata considerata elemento decisivo per attualizzare la pericolosità sociale e la relativa presunzione di cui all'art. 275 c.p.p.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata in relazione alla determinazione equa della somma da destinare alla Cassa delle ammende; utilizzata come parametro per quantificare l'importo di euro 3.000,00.
Massime di principio
- La semplice durata temporale della misura e la generica osservanza delle prescrizioni non sono sempre sufficienti a determinare la revoca: quando ricorre la presunzione relativa di pericolosità (art.275 c.p.p.) e vi sono elementi sul ruolo e sull'inserimento del soggetto nel circuito criminoso, il giudice richiede fatti nuovi e specifici che provino la rescissione dei legami criminali e un percorso concreto di reinserimento sociale.
- Per reati associativi o legati al narcotraffico, il ruolo svolto nell'associazione (es. 'referente dello spaccio') e la professionalità criminale sono indici particolarmente rilevanti nella valutazione dell'attualità del pericolo di recidiva.
- In sede di ricorso per cassazione le censure devono essere specifiche e confrontarsi con i punti logici della motivazione impugnata: allegazioni generiche o ripetitive dell'appello sono spesso considerate aspecifiche e determinano l'inammissibilità.
- Quando si chiede la revoca di misure cautelari è opportuno documentare in modo puntuale l'arco temporale delle misure subite, elementi concreti di distacco dagli ambienti criminali (es. mansione lavorativa stabile, testimonianze, accertamenti sulle comunicazioni/contatti, atti processuali che evidenzino la cessazione di rapporti) e fatti nuovi rispetto al giudizio di merito.
- Il ricorso infondato o aspecifico può comportare non solo il rigetto o l'inammissibilità ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e sanzioni economiche (Cassa delle ammende) se ravvisati profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 14 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 14424/2025 del 14/04/2025
- Sentenza penale · 14 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 14425/2025 del 14/04/2025
- Sentenza penale · 14 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 14426/2025 del 14/04/2025
- Sentenza penale · 14 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 14428/2025 del 14/04/2025
- Sentenza penale · 14 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 14429/2025 del 14/04/2025
- Sentenza penale · 14 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 14431/2025 del 14/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →