Sentenza del 23/07/2024 n. 20428 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato la sentenza della CTR che aveva accolto l’appello dell’Agenzia contro la decisione della CTP di Vicenza. Con un unico motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., ha denunciato la violazione degli artt. 11, comma 3, e 15-bis del D.P.R. n. 602/1973 e la conseguente nullità del ruolo straordinario e della cartella. Ha contestato che la richiesta di concordato preventivo, la liquidazione e la difficoltà economica bastassero a dimostrare un fondato pericolo per la riscossione, in assenza di ulteriori elementi concreti, e ha inoltre rilevato che l’atto presupposto era stato parzialmente annullato in un separato giudizio, sebbene con decisione non definitiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo di Plasticline contro la cartella. Ha stabilito che la sola difficoltà economica e la liquidazione, senza ulteriori circostanze concrete indicative del pericolo per la riscossione, non giustificano il ruolo straordinario. Inoltre, l’annullamento anche parziale e non definitivo dell’atto impositivo presupposto impone all’Amministrazione di adeguarsi alla decisione e priva l’atto annullato dell’idoneità a fondare la riscossione provvisoria, anche se cautelare. Le spese dei giudizi di merito e di legittimità sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Art. 11, comma 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Poiché si tratta di una procedura eccezionale, la stessa è giustificata solo se sussiste un "fondato pericolo per la riscossione" ( art. 11 , comma 3, del D.P.R. n. 602 del 1973 ), per cui l'Amministrazione è obbligata ad indicare nella cartella le ragioni per cui, in deroga alla procedura ordinaria, tale pericolo è ritenuto sussistente e non, quindi, aprioristicamente affermato.
Il ruolo straordinario è una deroga alla riscossione ordinaria e richiede un pericolo concreto e motivato: la cartella deve indicare le ragioni specifiche che lo fondano, non limitarsi ad affermarlo in astratto.
Art. 15-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Questa Corte ha, tuttavia, precisato, che "In tema di riscossione dei tributi, ai fini dell'iscrizione nel ruolo straordinario, non è idonea ad integrare il requisito del "fondato pericolo per la riscossione" la sola circostanza della messa in liquidazione, anche volontaria, della società occorrendo, invece, che a tale condizione si accompagnino ulteriori fatti, riferibili a condotte tenute dal contribuente (quali, ad es. l'occultamento di cespiti), o ad eventi oggettivi esterni (ad es., l'adozione di provvedimenti di sequestro, la contestuale presenza di una pluralità di ingenti debiti ovvero la presentazione di istanze di fallimento), o, infine, a gravi irregolarità da parte del liquidatore nella stessa procedura di liquidazione, come tali suscettibili di porre in risalto la criticità della posizione debitoria e il timore di un "vulnus" per il credito" ( Cass. n. 22529 del 18/07/2022 ).
Per riscuotere in via straordinaria l’intero importo sulla base di un accertamento non definitivo occorre il fondato pericolo per la riscossione. La liquidazione, anche volontaria, da sola non basta: servono ulteriori fatti o eventi concreti che rendano effettivamente critica la posizione debitoria e minaccino il credito erariale.
Artt. 11 e 15-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
L'iscrizione nei ruoli straordinari dell'intero importo delle imposte, degli interessi e delle sanzioni risultante dall'avviso di accertamento non definitivo, prevista, in caso di fondato pericolo per la riscossione, dagli artt. 11 e 15-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 , costituisce misura cautelare posta a garanzia del credito erariale, la cui legittimità dipende pur sempre da quella dell'atto impositivo presupposto, che ne è il titolo fondante ne deriva che, qualora intervenga una sentenza, anche se non passata in giudicato, del giudice tributario che annulla, in tutto o in parte, tale atto, l'ente impositore (così come il giudice dinanzi al quale sia stata impugnata la relativa cartella di pagamento) ha l'obbligo di agire in conformità alla statuizione giudiziale, sia nel caso in cui l'iscrizione non sia stata ancora effettuata, sia, se già effettuata, adottando i conseguenziali provvedimenti di sgravio e, eventualmente, di rimborso dell'eccedenza versata.
Il ruolo straordinario è una misura cautelare, ma dipende dalla validità dell’atto impositivo che ne costituisce il titolo. Una pronuncia tributaria di annullamento, anche parziale e non definitiva, deve essere eseguita: l’Amministrazione deve evitare o ridurre l’iscrizione e, se necessario, disporre lo sgravio e il rimborso dell’eccedenza.
Massime di principio
- L’iscrizione a ruolo straordinario non può essere fondata su formule generiche o su una situazione economica difficile considerata isolatamente: occorre motivare il pericolo concreto per la riscossione con elementi specifici e verificabili.
- La liquidazione di una società e la presentazione di una richiesta di concordato preventivo non dimostrano automaticamente il fondato pericolo; devono essere valutate insieme a ulteriori condotte, eventi oggettivi o irregolarità che indichino un rischio effettivo per il credito.
- Se il giudice tributario annulla, anche solo in parte e con sentenza non definitiva, l’atto impositivo posto a base della riscossione, l’Amministrazione deve conformarsi alla decisione: l’atto annullato non può continuare a legittimare la riscossione provvisoria per la parte caducata.
- La natura cautelare del ruolo straordinario non lo rende autonomo rispetto all’atto impositivo: la sua legittimità presuppone sia il fondato pericolo per la riscossione sia la persistente efficacia del titolo fiscale.
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