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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14921/2022 del 11/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (difensore)

La controversia

Nel precedente giudizio di cassazione, definito con ordinanza che aveva dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle entrate e l'aveva condannata alle spese in favore del controricorrente, il difensore di quest'ultimo aveva chiesto espressamente in controricorso la distrazione delle spese in proprio favore. L'ordinanza, però, non conteneva la relativa formula di distrazione. Il difensore ha quindi proposto ricorso per correzione di errore materiale, lamentando l'omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese e chiedendo l'integrazione del dispositivo.

La decisione

La Corte ha ritenuto che l'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese, quando la richiesta sia stata tempestivamente formulata dal difensore, sia emendabile mediante il procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287 e 288 c.p.c., richiamato anche dall'art. 391-bis c.p.c. per le pronunce della Cassazione. Ha quindi accolto il ricorso e disposto la correzione dell'ordinanza precedente, inserendo nel dispositivo la frase "da distrarsi in favore dell'avv. Filippo Freda" dopo le parole "accessori di legge". Non è stata posta alcuna statuizione sulle spese del procedimento di correzione.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    consente la trattazione camerale non partecipata nel procedimento indicato

  • art. 287 c.p.c.

    indicato come base del procedimento di correzione degli errori materiali

  • art. 288 c.p.c.

    richiamato quale norma sul procedimento di correzione degli errori materiali

  • art. 93, comma 2, c.p.c.

    richiamato a conferma della possibilità di correzione quando vi sia richiesta di distrazione delle spese e pagamento del credito del difensore

  • art. 391-bis c.p.c.

    consente l'applicazione del rimedio di correzione anche alle pronunce della Corte di cassazione

  • art. 1-bis del d.l. n. 168/2016

    ha sostituito integralmente l'art. 380-bis c.p.c.

  • L. n. 197/2016

    legge di conversione del d.l. n. 168/2016

Massime di principio

  • L'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore non integra un autonomo capo di decisione da impugnare con i mezzi ordinari, ma un errore materiale emendabile con il procedimento di correzione degli errori materiali.
  • Il rimedio della correzione ex artt. 287 e 288 c.p.c. è utilizzabile anche avverso le pronunce della Corte di cassazione, in forza dell'art. 391-bis c.p.c.
  • Quando la richiesta di distrazione delle spese risulti espressamente formulata e il dispositivo non ne tenga conto, il giudice può integrare la decisione con la formula di distrazione senza riaprire il merito della controversia.
  • Il procedimento di correzione, in materia di distrazione delle spese, risponde a esigenze di celerità e di ragionevole durata del processo, consentendo al difensore di ottenere rapidamente un titolo esecutivo per il proprio credito professionale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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