Cassazione Civile, Ordinanza n. 14921/2022 del 11/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (difensore)
La controversia
Nel precedente giudizio di cassazione, definito con ordinanza che aveva dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle entrate e l'aveva condannata alle spese in favore del controricorrente, il difensore di quest'ultimo aveva chiesto espressamente in controricorso la distrazione delle spese in proprio favore. L'ordinanza, però, non conteneva la relativa formula di distrazione. Il difensore ha quindi proposto ricorso per correzione di errore materiale, lamentando l'omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese e chiedendo l'integrazione del dispositivo.
La decisione
La Corte ha ritenuto che l'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese, quando la richiesta sia stata tempestivamente formulata dal difensore, sia emendabile mediante il procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287 e 288 c.p.c., richiamato anche dall'art. 391-bis c.p.c. per le pronunce della Cassazione. Ha quindi accolto il ricorso e disposto la correzione dell'ordinanza precedente, inserendo nel dispositivo la frase "da distrarsi in favore dell'avv. Filippo Freda" dopo le parole "accessori di legge". Non è stata posta alcuna statuizione sulle spese del procedimento di correzione.
Norme richiamate
consente la trattazione camerale non partecipata nel procedimento indicato
indicato come base del procedimento di correzione degli errori materiali
richiamato quale norma sul procedimento di correzione degli errori materiali
richiamato a conferma della possibilità di correzione quando vi sia richiesta di distrazione delle spese e pagamento del credito del difensore
consente l'applicazione del rimedio di correzione anche alle pronunce della Corte di cassazione
art. 1-bis del d.l. n. 168/2016
ha sostituito integralmente l'art. 380-bis c.p.c.
legge di conversione del d.l. n. 168/2016
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore non integra un autonomo capo di decisione da impugnare con i mezzi ordinari, ma un errore materiale emendabile con il procedimento di correzione degli errori materiali.
- Il rimedio della correzione ex artt. 287 e 288 c.p.c. è utilizzabile anche avverso le pronunce della Corte di cassazione, in forza dell'art. 391-bis c.p.c.
- Quando la richiesta di distrazione delle spese risulti espressamente formulata e il dispositivo non ne tenga conto, il giudice può integrare la decisione con la formula di distrazione senza riaprire il merito della controversia.
- Il procedimento di correzione, in materia di distrazione delle spese, risponde a esigenze di celerità e di ragionevole durata del processo, consentendo al difensore di ottenere rapidamente un titolo esecutivo per il proprio credito professionale.
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