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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12153/2026 del 31/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre escluso di poter prendere in considerazione la prescrizione dedotta, perché maturata eventualmente dopo il dispositivo della sentenza impugnata e comunque preclusa dall'inammissibilità del ricorso.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 21/11/2024. Il primo motivo censurava la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, ma la Corte di cassazione lo ha ritenuto inammissibile perché mirava, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove secondo criteri diversi da quelli adottati dal giudice di merito. Il secondo motivo deduceva l'intervenuta prescrizione del reato; la Corte lo ha ritenuto manifestamente infondato, richiamando il principio secondo cui l'inammissibilità del ricorso impedisce di rilevare la prescrizione maturata dopo la data del dispositivo della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 6402 c.p.p.

    Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944

    La Corte richiama il principio per cui in cassazione non è consentita una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, essendo la loro valutazione riservata in via esclusiva al giudice di merito.

  • art. 32 c.p.p.

    Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266

    L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla data del dispositivo della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito proporre censure che, sotto la veste del vizio di motivazione, mirino a una nuova valutazione del merito e degli elementi di fatto già apprezzati dal giudice di merito.
  • La Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito quando la motivazione impugnata sia immune da vizi logici o giuridici e abbia esposto in modo compiuto le ragioni della decisione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, non può essere rilevata l'eventuale prescrizione maturata dopo la data del dispositivo della sentenza impugnata.
  • La deduzione della prescrizione è irrilevante se formulata in un ricorso che non supera il vaglio preliminare di ammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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