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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47679/2023 del 28/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Pacini chiedeva la restituzione di somme confiscate nel processo contro Natale Meloni ritenute prezzo del delitto di traffico di stupefacenti, sostenendo di esserne il titolare. Il ricorso per Cassazione denunciava vizi cumulativi di motivazione del Tribunale, accusato di non aver valutato adeguatamente le ragioni e le prove fornite dal ricorrente sulla titolarità del denaro.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: il rimedio era errato (il terzo interessato avrebbe dovuto proporre opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., e non ricorso per Cassazione) e la doglianza è apparsa generica, mera manifestazione di dissenso. La Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente motivato il diniego, richiamando l'inutilizzabilità delle dichiarazioni dell'imputato Meloni, la eccessiva distanza temporale delle entrate di denaro addotte a supporto e la mancata indicazione delle medesime nel ricorso. Per l'inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisando assenza di colpa.

Norme richiamate

  • art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

    art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

    Il rimedio esperibile dal terzo interessato avverso un'ordinanza che dispone confisca o provvedimenti simili è l'opposizione prevista dall'art. 667 comma 4; il ricorso per Cassazione non è lo strumento corretto per proporre tali censure.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    art. 616, cod. proc. pen.

    In caso di inammissibilità del ricorso per Cassazione il proponente è condannato alle spese e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che venga dimostrata l'assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità.

  • Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000

    Corte Cost., sent. n. 186/2000

    Richiamata come principio interpretativo relativo alla valutazione dell'assenza di colpa del proponente ai fini dell'esenzione dalla sanzione prevista per l'inammissibilità; qui la Corte non ha ravvisato tale assenza di colpa.

  • Cass. Sez. 1, n. 32418 del 31/03/2016 (Cataldo, Rv. 267478)

    Cass. Sez. 1, n. 32418/2016, Cataldo

    Precedente giurisprudenziale che conferma l'orientamento per cui il terzo interessato deve utilizzare l'opposizione ex art. 667 comma 4 e non il ricorso per Cassazione per impugnare ordinanze anteriori; richiamato per motivare l'inammissibilità per vizio di strumentalità del rimedio.

Massime di principio

  • Un terzo che contesta una confisca o il carattere di provento del reato deve proporre l'opposizione prevista dall'art. 667 cod. proc. pen.; il ricorso per Cassazione è improprio e rischia l'inammissibilità.
  • La doglianza deve essere specifica e motivata: censure generiche o semplice dissenso sono spesso dichiarate inammissibili. È fondamentale indicare nel ricorso le prove concrete (documenti, dati temporali, movimentazioni) che dimostrino la titolarità delle somme.
  • Le dichiarazioni dell'imputato possono risultare inutilizzabili o deboli come prova della titolarità altrui; è preferibile produrre documentazione indipendente (movimenti bancari, contratti, attestazioni terze).
  • La tempestività e la coerenza temporale delle giustificazioni delle entrate sono rilevanti: entrate riferite a periodi lontani e non documentate sono facilmente contestabili.
  • Chi propone impugnazioni mal fondate o con un rimedio proceduralmente errato rischia, oltre al rigetto, la condanna alle spese e al pagamento della somma alla Cassa delle ammende prevista dall'art. 616; pertanto valutare preliminarmente la solidità della domanda è essenziale.
  • Se si censura la motivazione del giudice, occorre confrontarsi puntualmente con i rilievi già formulati dal provvedimento impugnato, spiegando perché dette ragioni sarebbero infondate o incomplete e proponendo elementi probatori nuovi e specifici.

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