Cassazione Penale, Ordinanza n. 35255/2026 del 02/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta che aveva rigettato, nel suo interesse, la richiesta di affidamento terapeutico ai sensi dell’art. 94 d.P.R. n. 309/1990. Ha dedotto violazione di legge e mancanza o manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che il rigetto fosse fondato esclusivamente sui rapporti disciplinari per il rinvenimento di telefoni cellulari nel 2025 e all’inizio del 2026 e sui precedenti esiti negativi di misure alternative, senza adeguata valutazione delle esigenze di salute e della solidità del progetto terapeutico.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le doglianze erano generiche e non si confrontavano con la motivazione del Tribunale di sorveglianza. Quest’ultimo aveva valorizzato il precedente esito negativo di un programma terapeutico, l’evasione dagli arresti domiciliari, due rapporti disciplinari conclusi ciascuno con 15 giorni di EAC e il rinvenimento di telefoni cellulari, nonché precedenti penali non risalenti per reati contro la persona e il patrimonio. Tali elementi erano stati ritenuti indicativi della risposta non soddisfacente ai programmi precedenti, del rischio di recidiva e dell’inidoneità della misura a garantire il recupero e la risocializzazione. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. Decisione del 24 settembre 2026.
Norme richiamate
in tema di affidamento in prova al servizio sociale richiesto per ragioni terapeutiche ai sensi dell'art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, il giudice, accertata la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi che ne costituiscono le precondizioni, deve valutare anche il probabile conseguimento delle finalità del programma terapeutico, tenendo conto della pericolosità del condannato e dell'attitudine del trattamento a realizzare il suo effettivo reinserimento sociale
La concessione dell’affidamento terapeutico richiede, oltre alla sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi, una valutazione prognostica sull’effettiva realizzabilità delle finalità terapeutiche e di reinserimento, considerando la pericolosità del condannato e l’idoneità del trattamento.
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Il provvedimento dispone l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione.
Massime di principio
- Nella decisione sull’affidamento terapeutico ex art. 94 d.P.R. n. 309/1990, verificati i requisiti oggettivi e soggettivi, il giudice deve formulare una prognosi sul probabile conseguimento delle finalità del programma, considerando la pericolosità del condannato e l’attitudine del trattamento al suo effettivo reinserimento sociale.
- La condotta tenuta durante precedenti programmi o misure, le violazioni disciplinari e i precedenti penali possono essere valutati nel giudizio prognostico sull’idoneità dell’affidamento terapeutico e sulla capacità della misura di fronteggiare il rischio di recidiva.
- È inammissibile il ricorso che prospetta in modo generico vizi motivazionali senza confrontarsi con le ragioni specifiche del provvedimento impugnato e senza indicare effettivi profili di manifesta illogicità o contraddittorietà.
Come è indicizzato
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