Cassazione Penale, Sentenza n. 21559/2025 del 09/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Lo Sciorilli aveva chiesto il riconoscimento della continuazione tra reati di cui all'art.75, comma 2, d.P.R. n.159/2011 commessi tra il 07/07/2018 e il 27/10/2018 e già giudicati con tre sentenze (due delle quali riconosciute in continuazione). Il Tribunale di Roma ha respinto la richiesta ritenendo che, essendo il ricorrente dichiarato recidivo reiterato, specifico e infraquinquennale, l'aumento di pena previsto dall'art.81, comma 4, cod. pen. non può essere inferiore a un terzo della pena stabilita per il reato più grave e che, computato tale aumento come il Tribunale ha fatto, il risultato sarebbe stato meno favorevole del mero cumulo materiale.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto errata e contraddittoria la modalità di calcolo adottata dal giudice dell'esecuzione, perché: a) l'aumento minimo previsto dall'art.81, comma 4, cod. pen. deve essere calcolato sulla sola pena inflitta per il reato più grave (e non sulla pena complessiva già risultante da una continuazione precedente); b) il limite minimo di un terzo va riferito all'aumento complessivo dovuto per tutti i reati satellite e non alla misura di ciascun aumento successivo al primo. Per tali ragioni la sentenza impugnata è annullata e la causa rinviata al Tribunale di Roma per un nuovo giudizio conforme ai principi indicati.
Norme richiamate
art. 75, comma 2, d.P.R. n.159/2011
Norma che individua i reati posti in continuità oggetto delle condanne; richiamata per delimitare l'ambito degli illeciti tra i quali si chiede il riconoscimento della continuazione.
«l'aumento della quantità di pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave»
Stabilisce il limite minimo (un terzo della pena del reato più grave) dell'aumento di pena quando è applicata la recidiva prevista dall'art.99, comma 4; va calcolato sulla pena del singolo reato più grave e riferito all'aumento complessivo per tutti i reati satellite.
Prevede la recidiva reiterata che, una volta applicata, incide sulla quantificazione degli aumenti di pena in caso di continuazione (motivo per l'applicazione del minimo di un terzo previsto dall'art.81, comma 4).
art. 187 disp. att. cod. proc. pen.
Determinazione, da parte del giudice dell'esecuzione, del reato più grave individuandolo sulla base della pena più elevata inflitta; è il parametro su cui calcolare il minimo di un terzo.
Impone il limite massimo degli aumenti per la continuazione; costituisce il vincolo superiore quando si distribuiscono gli aumenti tra i reati satellite.
Massime di principio
- Il reato 'più grave' va individuato con riferimento alla pena inflitta per il singolo reato più elevata, non sulla pena complessiva risultante da una precedente continuazione.
- Quando è applicata la recidiva di cui all'art.99, comma 4, l'aumento minimo complessivo per i reati satellite non può essere inferiore a un terzo della pena del reato più grave (art.81, comma 4), ma tale minimo va raggiunto sommando gli aumenti applicati ai singoli reati satellite e non applicandolo automaticamente a ciascuno di essi.
- Il giudice dell'esecuzione, nel rideterminare le pene, deve 'scorporare' le aggregazioni già operate dal giudice della cognizione, individuare il reato più grave tra le singole condanne e poi applicare autonomi aumenti per ciascun reato satellite in modo che la somma degli aumenti sia conforme al minimo imposto dalla legge.
- Non è corretto prendere come base per il calcolo del minimo un terzo la pena complessiva già risultante da una continuazione anteriore; ciò determina un calcolo erroneo e può rendere il risultato meno favorevole al reo rispetto al cumulo materiale.
- L'aumento complessivo richiesto dall'art.81, comma 4, è però soggetto al limite massimo imposto dall'art.81, comma 3, cod. pen.; il giudice deve quindi distribuire gli aumenti in modo che il minimo sia rispettato senza eccedere il massimo legale.
- Errori di calcolo o motivazioni contraddittorie del giudice dell'esecuzione su questi punti costituiscono motivo di annullamento con rinvio da parte della Cassazione.
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