Cassazione Penale, Ordinanza n. 31835/2025 del 23/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ricorre per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che, in esito a concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., ha applicato la pena così come determinata dalle parti. La difesa deduce che la volontà dell'assistito sarebbe stata compromessa dal suo stato di protrazione, collegato alla detenzione e alle vicende processuali che lo riguardavano. La Corte rileva però che, dopo le Sezioni Unite Fazio, il concordato in appello non è soggetto ai limiti speciali di impugnazione previsti per il patteggiamento; tuttavia, i motivi su cui è stata espressa rinuncia in appello restano coperti da preclusione e non possono essere riproposti in cassazione. Poiché la pena applicata coincide con quella concordata dalle parti, il ricorso è dichiarato inammissibile. La dedotta compromissione della volontà non incide sulla validità dell'accordo, che è stato concluso con l'assistenza del difensore.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Richiama il principio secondo cui la sentenza emessa a seguito di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. non è assoggettata ai limiti di impugnazione previsti per il patteggiamento, ma resta ferma la preclusione derivante dalla rinuncia ai motivi di appello sui punti concordati. Nel caso concreto, poiché la pena applicata era quella determinata d'intesa tra le parti e la doglianza investiva un punto oggetto di accordo/rinuncia, la censura non è proponibile in sede di legittimità. Conseguono la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il concordato in appello si innesta nel giudizio ordinario di secondo grado; l'accordo sui motivi comporta rinuncia alle censure sui punti concordati, con conseguente preclusione alla loro riproposizione in cassazione.
La disciplina limitativa dell'impugnazione prevista per il patteggiamento non si applica analogicamente al concordato in appello.
Restano proponibili solo i motivi di ricorso nei limiti generali previsti per il ricorso per cassazione, esclusi i punti coperti da rinuncia.
Per la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. l'inammissibilità può essere dichiarata de plano per ragioni di economia processuale, senza incidere sui presupposti di ammissibilità.
Una volta intervenuta la rinuncia ai motivi di appello, il giudice non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per cause di immediata evidenza rispetto ai punti rinunciati.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La sentenza pronunciata a seguito di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. non è soggetta, per analogia, ai limiti speciali di impugnazione previsti per il patteggiamento.
- I limiti del ricorso per cassazione contro la sentenza resa in esito a concordato in appello derivano dalla rinuncia ai motivi di appello: sui punti concordati e rinunciati si forma una preclusione sostanziale che impedisce la riproposizione delle stesse doglianze in legittimità.
- Il giudice di appello, quando recepisce la pena concordata tra le parti, non deve motivare su questioni che risultino coperte dalla rinuncia ai motivi, né sulle doglianze relative a nullità assolute o inutilizzabilità dedotte in relazione a quei motivi rinunciati.
- L'eventuale deduzione di una compromissione soggettiva della volontà dell'imputato non vale, di per sé, a invalidare il concordato in appello se l'accordo è stato formalmente concluso con l'assistenza del difensore.
- L'inammissibilità del ricorso in cassazione contro la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. può essere dichiarata de plano e comporta, in caso di colpa, la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 23 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31705/2025 del 23/09/2025
- ordinanza_penale · 23 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31707/2025 del 23/09/2025
- ordinanza_penale · 23 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31708/2025 del 23/09/2025
- ordinanza_penale · 23 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31709/2025 del 23/09/2025
- ordinanza_penale · 23 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31711/2025 del 23/09/2025
- ordinanza_penale · 23 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31713/2025 del 23/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →