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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40885/2022 del 28/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Le imputate erano state dichiarate colpevoli del reato di lesione volontaria con l'aggravante del fatto commesso da più persone riunite (artt. 582-585 c.p.). In cassazione hanno dedotto tre motivi: 1) mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.); 2) vizio di motivazione o errata applicazione degli artt. 133 e 62-bis c.p. relativi alla determinazione della pena e alle circostanze (attenuanti/agggravanti); 3) mancata concessione della sospensione condizionale della pena (artt. 163 e 164 c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sulla tenuità del fatto (art.131-bis) ha rilevato che le lesioni subite dalla parte offesa non erano esigue e che la condotta, posta in essere da più persone riunite con accanimento, evidenziava elevato grado di dolo, motivazione ritenuta sufficiente dal giudice di merito. Sulla determinazione della pena ha confermato la discrezionalità del giudice di merito nella valutazione delle attenuanti generiche e nel bilanciamento delle circostanze (artt. 132-133 c.p.). Sulla sospensione condizionale ha ritenuto corretta la prognosi negativa formulata dal giudice territoriale alla luce di plurimi precedenti penali dell'imputata Gentile Pia Angela, ostativi al beneficio. Per legge i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende di Euro 3.000,00; è stata inoltre rigettata la richiesta di liquidazione delle spese di parte civile per tardività.

Norme richiamate

  • art. 582-585 cod. pen.

    Norme che disciplinano le lesioni personali volontarie e le aggravanti; la condanna è stata fondata sulla fattispecie di lesione volontaria con aggravante del fatto commesso da più persone riunite.

  • art. 131-bis cod. pen.

    La Corte ricorda che l'esclusione della punibilità per particolare tenuità richiede una valutazione complessiva e congiunta delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno (richiamo giurisprudenziale delle Sezioni Unite). Nel caso non è stata riconosciuta perché il danno alla persona e le modalità (più persone riunite, accanimento) non sono state ritenute esigue.

  • art. 133 cod. pen.

    Articolo richiamato per i criteri di determinazione della pena e per la valutazione delle circostanze; la Corte sottolinea che il giudice di merito ha ampia discrezionalità purché motivata logicamente e coerentemente.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Richiamato in relazione alla valutazione delle circostanze recidive/antecedenti e al trattamento sanzionatorio; la Cassazione conferma che l'apprezzamento compete al giudice di merito se adeguatamente motivato.

  • artt. 163 e 164 cod. pen.

    Norme sulla sospensione condizionale della pena: oltre a verificare l'assenza di ostacoli formali, il giudice deve svolgere una prognosi sulla probabilità che il condannato si astenga da ulteriori reati; la Corte ha ritenuto congrua la prognosi negativa per precedenti dell'imputata.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese processuali consequenziali all'inammissibilità del ricorso.

  • art. 23, comma 8, d.l. n.137/2020 convertito in legge n.176/2020

    Richiamata per l'istruttoria svolta senza intervento delle parti e la trattazione del ricorso con modalità scritta (procedura durante emergenza sanitaria).

Massime di principio

  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art.131-bis) richiede una valutazione complessiva: danno non significativo, modalità della condotta e grado di colpevolezza devono congiuntamente risultare minimali; lesioni personali e intervento di più persone rendono difficile il riconoscimento della tenuità.
  • La determinazione della pena e il riconoscimento o la prevalenza delle attenuanti generiche rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo se la motivazione è illogica o contraddittoria.
  • La sospensione condizionale della pena è un beneficio discrezionale: quando non vi siano ostacoli formali il giudice deve comunque formulare una prognosi favorevole sulla probabilità di non recidivare; precedenti penali significativi possono legittimamente impedire la concessione.
  • Le aggressioni compiute da più persone e caratterizzate da accanimento aumentano la gravità del fatto e riducono la probabilità di qualificare l'evento come 'di particolare tenuità'.
  • Le richieste processuali presentate oltre i termini procedurali (es. domande di liquidazione delle spese depositate oltre il termine previsto prima dell'udienza) possono essere dichiarate inammissibili per tardività.

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