Cassazione Penale, Sentenza n. 49708/2023 del 14/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna per violazione delle norme processuali penali (art. 606, comma 1, lett. c, cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 143, 178, 179, 180, 601 c.p.p.), sostenendo che la sentenza di primo grado e tutti gli atti istruttori non siano stati tradotti in lingua francese o araba, con conseguente lesione del diritto di difesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza (art. 606, comma 3, c.p.p.), ritenendo che i motivi riproponessero questioni già esaminate e respinte dalla Corte territoriale con argomentazione congrua. In particolare, la Corte d'appello aveva valutato che il ricorrente parlava e comprendeva l'italiano (come risultava dall'interrogatorio di convalida) e non aveva indicato alcun concreto pregiudizio derivante dall'assenza di traduzione. La Corte ha richiamato il principio per cui la violazione dell'art. 143 c.p.p. non comporta nullità formali specifiche e che la sanzione prevista dall'art. 178, comma 1, lett. c), opera solo se è dimostrata una effettiva lesione del diritto di difesa. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen. (comma 1, lett. c)
Norma indicata quale parametro di censura per inosservanza delle norme processuali; il ricorso invoca tale disposizione per denunciare violazioni di norme procedurali
art. 606 cod. proc. pen. (comma 3)
Consente la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza; applicata dalla Corte per i motivi ritenuti riproposizione di censure già decise
Regola l'obbligo di traduzione per l'imputato che non comprende la lingua del processo; la Corte ha interpretato che la violazione non produce di per sé nullità formali e va valutata l'effettiva necessità della traduzione in relazione alla comprensione effettiva dell'imputato
art. 178 cod. proc. pen. (comma 1, lett. c)
Indica la sanzione applicabile per violazioni relative all'assistenza dell'imputato; la Corte ha chiarito che questa sanzione richiede la prova di una concreta lesione del diritto di difesa
Norma richiamata tra le disposizioni processuali connesse alla lingua e all'assistenza (richiamata nel motivo), la sua interpretazione è subordinata alla verifica della effettiva lesione dei diritti dell'imputato
Norma richiamata fra quelle pertinenti alla materia della traduzione e dell'assistenza linguistica; la Corte ne richiede applicazione solo se sussiste un pregiudizio concreto
Norma citata tra le disposizioni processuali rilevanti nella censura, la cui efficacia sanzionatoria è valutata in relazione all'effettiva lesione del diritto di difesa
Massime di principio
- L'assenza di traduzione della sentenza o degli atti non determina automaticamente una nullità: è necessario dimostrare una effettiva lesione del diritto di difesa.
- Se dall'esame degli atti emerge che l'imputato comprende e parla la lingua del procedimento (es. interrogatorio di convalida), il giudice può ritenere non necessaria la traduzione.
- In sede di Cassazione le doglianze meramente riciclate e già valutate e respinte dal giudice del merito possono essere dichiarate inammissibili per manifesta infondatezza.
- La sanzione prevista per le violazioni delle disposizioni relative all'assistenza linguistica (art. 178, comma 1, lett. c) presuppone la prova del pregiudizio concreto; senza questa prova la censura è destinata a fallire.
- Chi impugna per mancanza di traduzione dovrebbe indicare specifici elementi di pregiudizio (es. atti non compresi, impossibilità di formulare difesa su aspetti determinanti) e, se possibile, prove di non comprensione della lingua italiana.
- Ricorsi senza fondamento possono comportare condanne alle spese e sanzioni (es. pagamento alla Cassa delle ammende); pertanto valutare attentamente la fondatezza delle censure prima di proporre impugnazioni in Cassazione.
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