Cassazione Penale, Ordinanza n. 08784/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito per il reato contestato resta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Bari ha confermato la condanna di primo grado nei confronti di due imputati per il tentato furto in abitazione. Entrambi hanno proposto ricorso per cassazione tramite i difensori. Per uno degli imputati l'unico motivo è stato ritenuto inammissibile perché generico e volto, in sostanza, a ottenere una rivalutazione delle prove e dei fatti già compiuta in appello, senza denunciare specifici travisamenti delle emergenze processuali né evidenziare macroscopiche illogicità della motivazione. Per l'altro imputato, il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per le stesse ragioni di genericità e per la richiesta di un nuovo giudizio sul merito; il secondo motivo è stato reputato privo di specificità perché si limitava a riproporre questioni già dedotte in appello, già disattese con motivazione ritenuta corretta e completa, senza confrontarsi davvero con le ragioni della sentenza impugnata.
Norme richiamate
Richiamati come base del reato contestato, cioè il tentativo di furto in abitazione.
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani
Richiamata per il principio secondo cui non è consentito in cassazione sollecitare una rivalutazione delle prove e dei fatti, salvo specifici travisamenti o macroscopiche illogicità della motivazione.
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone
Richiamata nello stesso senso, a sostegno del limite al sindacato di legittimità sulla ricostruzione fattuale compiuta dai giudici di merito.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è ammissibile dedurre censure che, pur formalmente prospettate come vizi motivazionali o violazioni di legge, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione del fatto.
- La doglianza è inammissibile quando è generica o non specifica, cioè quando non si confronta in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata e si limita a riprodurre questioni già dedotte in appello senza indicare errori decisivi della decisione.
- La censura sulla motivazione della sentenza di merito è scrutinabile in cassazione solo se vengono allegati specifici travisamenti delle emergenze processuali o macroscopiche illogicità del ragionamento decisorio.
- La reiterazione di motivi di gravame già esaminati e respinti dal giudice di appello, senza una reale critica alle argomentazioni della sentenza impugnata, integra difetto di specificità del ricorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 3 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08611/2025 del 03/03/2025
- ordinanza_penale · 3 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08612/2025 del 03/03/2025
- ordinanza_penale · 3 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08618/2025 del 03/03/2025
- ordinanza_penale · 3 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08619/2025 del 03/03/2025
- ordinanza_penale · 3 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08620/2025 del 03/03/2025
- ordinanza_penale · 3 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08641/2025 del 03/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →