Cassazione Penale, Sentenza n. 25736/2025 del 14/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del 03/03/2025 che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per reati collegati a stupefacenti e armi, deducendo: 1) la perdita di efficacia della misura ai sensi dell'art.309, comma 10 c.p.p. per intervenuta decadenza del termine per la decisione (presunta violazione del termine perentorio di 10 giorni decorrenti dalla trasmissione degli atti); 2) incompatibilità/astensione dei giudici che avevano già deciso sulla stessa materia (richiamo agli artt.34 e 36, lett. h), c.p.p.)
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Sul primo profilo, ha ritenuto che il termine per la decisione dovesse decorrere dalla ricezione degli atti in cancelleria a seguito della richiesta del Tribunale (atti richiesti il 18/02/2025 e pervenuti il 20/02/2025) e che la decisione del 03/03/2025 sia stata adottata entro il termine computato correttamente (il decimo giorno cadeva il 02/03/2025, domenica, prorogato per diritto al giorno feriale successivo). Sul secondo profilo, la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui non sussiste incompatibilità a impedire che magistrati che hanno già partecipato alla precedente decisione compongano il collegio in sede di rinvio; l'eventuale violazione dell'art.36 lett.h) non incide sulla capacità del giudice né determina nullità. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e a versare €3.000,00 alla Cassa delle Ammende; gli atti sono stati trasmessi alla cancelleria per gli adempimenti.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (art.74)
art.74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309
Norma sostanziale che disciplina specifici illeciti in materia di stupefacenti; la Corte ha ritenuto sussistenti gravi indizi in ordine a reati previsti da tale testo in relazione agli elementi indiziari raccolti
d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (art.73)
art.73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309
Rinvio ai reati "fine" contestati ai sensi dell'art.73; la Corte ha confermato che i presupposti indiziari relativi a tali reati erano adeguatamente documentati nel materiale trasmesso
Codice di procedura penale (art.309, comma 10)
art.309, comma 10, cod. proc. pen.
Stabilisce il termine per la decisione in materia cautelare; la Corte ha confermato che il termine decorre dalla ricezione degli atti previsti dal comma 5 e che il rispetto del termine è stato correttamente valutato
Codice di procedura penale (art.311, comma 5-bis)
art.311, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Prevede i termini specifici (10 giorni per decidere, 30 giorni per depositare) in caso di annullamento con rinvio da parte della Cassazione; la Corte ha interpretato che il riferimento temporale sia alla ricezione degli atti in cancelleria
Codice di procedura penale (art.273, comma 1)
art.273, comma 1, cod. proc. pen.
Presupposto per il riesame basato sulla presenza di fonti indiziarie; il Tribunale del riesame aveva elencato intercettazioni e servizi di osservazione come fonti idonee
Codice di procedura penale (art.309, comma 5)
art.309, comma 5, cod. proc. pen.
Obbligo di avviso all'autorità procedente per la trasmissione degli atti; la Corte ha confermato che tale passaggio dev'essere seguito anche in sede di rinvio e segna l'inizio del termine
Codice di procedura penale (art.172, comma 3)
art.172, comma 3, cod. proc. pen.
Regola la proroga del termine se scade in giorno festivo; applicata per ritenere regolare la decorrenza del termine quando il decimo giorno era una domenica
Codice di procedura penale (art.34 e art.36, lett. h)
art.34 e art.36, lett. h), cod. proc. pen.
Art.34 riguarda le cause d'incompatibilità; art.36 lett. h) segnala l'ipotesi di astensione. La Corte ha affermato che la voce di incompatibilità dedotta non impedisce la rinnovazione del collegio in sede di rinvio e che l'eventuale violazione di art.36 lett.h) non determina incapacità del giudice né nullità
Codice di procedura penale (art.623, lett. a)
art.623, lett. a), cod. proc. pen.
Non impedisce che componenti già intervenuti precedentemente partecipino al collegio in sede di rinvio; quindi non sussiste obbligo di composizione diversa
Codice penale (art.110, art.416-bis, art.416-bis.1)
art.110 cod. pen.; art.416-bis e art.416-bis.1 cod. pen.
Riferimenti ai reati concorrenti e all'aggravante associativa; la difesa aveva richiamato precedenti deliberazioni riguardanti tali contestazioni, ma la Corte ha ritenuto irrilevante per incompatibilità
Legge 14 ottobre 1974, n.497 (artt.10,12,14)
artt.10, 12 e 14 della L. 14 ottobre 1974, n.497
Norme citate in relazione ai reati connessi (capo dell'imputazione); la Corte non ha ritenuto che la loro evocazione incidesse sulle questioni procedurali decise
Codice di procedura penale - disposizioni per l'attuazione (art.94, comma ...)
art.94, comma ... disp. att. cod. proc. pen.
Previsione formale per gli adempimenti della cancelleria dopo la sentenza; la Corte ha disposto la trasmissione degli atti per gli adempimenti conseguenti
Massime di principio
- Il termine per decidere in sede di rinvio dopo annullamento con rinvio decorre dalla ricezione degli atti in cancelleria a seguito della richiesta del tribunale e non dalla ricezione degli atti da parte del singolo giudice; occorre verificare la data di ricezione ufficiale in cancelleria
- Se il decimo giorno di scadenza coincide con un giorno festivo, il termine si proroga al primo giorno feriale successivo (applicazione dell'art.172 c.p.p.), per cui la terapia dei termini tiene conto dei giorni festivi
- La perdita di efficacia della misura cautelare per decorso del termine è prevista espressamente ma sussiste solo se né la decisione né il deposito dell'ordinanza intervengono nei termini e salvo sospensione dell'esecuzione nei casi previsti
- La mera partecipazione di magistrati che avevano già adottato la precedente decisione non determina automaticamente incompatibilità: l'ordinamento non richiede che il collegio sia composto da magistrati diversi in sede di rinvio
- La lamentata violazione di norme relative all'astensione (art.36 lett.h) o all'incompatibilità (art.34) non produce necessariamente nullità del provvedimento decisorio se non incide sulla capacità oggettiva del giudice
- Quando si denuncia un error in procedendo (art.606, comma 1, lett. c) c.p.p.) la Corte di Cassazione può esaminare direttamente gli atti per valutare i profili di fatto riferiti al corretto svolgimento del procedimento
- In materia cautelare il giudizio di rinvio richiede il pieno esame del materiale probatorio disponibile al momento del nuovo giudizio: la trasmissione di intercettazioni e servizi di osservazione è rilevante per la valutazione degli indizi
- Ricorsi manifestamente infondati in Cassazione possono comportare condanne per spese e sanzioni (es. somma alla Cassa delle Ammende); è quindi necessario valutare attentamente la fondatezza procedurale e fattuale prima della impugnazione
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