Cassazione Penale, Sentenza n. 44650/2023 del 07/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza dell'8.02.2023 della Corte d'Appello di Palermo che ha rigettato la domanda di revoca dell'ordine di demolizione relativo a un immobile ritenuto abusivo nella sentenza del Pretore di Palermo n. 3428/1996. Il ricorrente deduceva: omissione di ammissione e mancata motivazione circa la CTU richiesta per accertare che la volumetria complessiva non superasse 750 mc e che le tre istanze di condono riguardavano parti distinte (tre piani) di immobili non collegati; confusione tra le posizioni processuali di Gaetano e del figlio Giuseppe; la perizia giurata dell'Ing. Marino (24.08.2020) avrebbe dimostrato superfici tali da non eccedere i limiti e l'assenza di frazionamento artificioso.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso di Bordonaro. Ha ritenuto corretta in diritto la decisione del giudice di rinvio secondo cui non sussistono i presupposti per la revoca dell'ordine di demolizione: l'immobile è stato accertato come unitario nella sentenza di condanna originaria ed è stato successivamente frazionato e parzialmente ampliato (il secondo piano risulta ampliato dopo l'accertamento del 2.11.1993). La Corte ha richiamato i principi secondo i quali la prosecuzione dei lavori dopo i termini per il condono integra una nuova illecita realizzazione che impedisce la sanatoria e che il limite di 750 mc va calcolato sull'intero edificio unitario, salvo casi eccezionali di effettiva autonoma frazione. Pertanto le istanze separate di condono non erano idonee a legittimare la sanatoria e l'ampliamento successivo invalida qualsiasi titolo di sanatoria; la mancata effettuazione di una nuova CTU non è stata ritenuta decisiva alla luce degli accertamenti già esistenti. Segue condanna alle spese processuali.
Norme richiamate
legge 28 febbraio 1985, n. 47 (cd. legge sul condono)
L'articolato (richiamato soprattutto l'art. 35, comma 14, e la nozione di sanzione demolitoria) è interpretato in combinato con successive modificazioni per stabilire che la demolizione deve riportare lo stato dei luoghi e ricomprende opere accessorie e superfetazioni; inoltre la regolarità della sanatoria richiede il rispetto dei presupposti di legge.
legge 24 novembre 1994, n. 724, art. 39, comma 1
Il limite per le opere ultimate entro il 31.12.1993 e i limiti di ampliamento (30%) e di volumetria (750 mc) vanno applicati considerando l'edificio come complesso unitario, salvo che esistano autonome ripartizioni giustificate. Il computo di 750 mc si riferisce alla singola richiesta di concessione in sanatoria, ma non è ammissibile eludere il limite mediante frazionamenti fittizi.
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 31, comma 9
L'ordine di demolizione riguarda l'edificio nel suo complesso e può estendersi a opere accessorie e ad aggiunte che rendano necessario il ripristino integrale dello stato dei luoghi.
Massime di principio
- La volumetria ammessa per la sanatoria (es. 750 mc) va calcolata sull'intero edificio considerato unitario; non è possibile eludere il limite mediante la presentazione artificiosa di più domande di condono.
- La prosecuzione di lavori edilizi dopo la scadenza dei termini per il condono configura una nuova illecita realizzazione e ostacola la concedibilità della sanatoria.
- L'ordine di demolizione ha efficacia sull'intero manufatto abusivo, comprese aggiunte o superfetazioni funzionali all'opera originaria, salvo che queste siano state realizzate in epoche e modi tali da escluderne la riconducibilità all'opera originaria.
- La sussistenza di prove per dimostrare la frazione autonoma dell'immobile (titolarità, tempi di realizzazione, separazione materiale e funzionale) è cruciale per poter proporre domande di sanatoria distinte; l'elemento proprietario e temporale (quando è avvenuta la divisione) è rilevante.
- La mancata ammissione di una CTU può essere superata se dai precedenti accertamenti giudiziari e dagli atti emerge già in modo chiaro la natura unitaria dell'immobile; tuttavia, quando i fatti sono controversi e decisivi ai fini della volumetria, una perizia tecnica è raccomandabile.
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