Cassazione Penale, Sentenza n. 12680/2025 del 02/04/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Zaka Piro aveva chiesto al Tribunale di Rimini, quale giudice dell'esecuzione, la dichiarazione di estinzione della pena per prescrizione rispetto a due sentenze irrevocabili. Il Tribunale aveva emesso in prima battuta un'ordinanza de plano (30/08/2024) di rigetto dell'istanza. Contro tale ordinanza il difensore ha proposto opposizione (richiamando artt. 676 e 667 c.p.p.), ma il Tribunale, con ordinanza del 18/10/2024, ha dichiarato l'opposizione inammissibile ritenendo che il rimedio corretto fosse il ricorso per cassazione. In cassazione si è contestata la violazione delle norme processuali (artt. 666, 676 comma 1 e 667 comma 4 c.p.p.), sostenendo che la disciplina prevede la decisione de plano in prima istanza ma consente l'opposizione dinanzi allo stesso giudice dell'esecuzione con fissazione di udienza in camera di consiglio e contraddittorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accertato che la materia rientra nelle "altre competenze" dell'art. 676 c.p.p. e che la procedura da seguire è quella di cui all'art. 667, comma 4, con possibilità di opposizione che deve provocare la fissazione di un'udienza in camera di consiglio e il contraddittorio. Di conseguenza la Corte ha disposto l'annullamento del provvedimento del Tribunale di Rimini che aveva dichiarato l'opposizione inammissibile, rinviando gli atti al Tribunale di Rimini affinché proceda, ai sensi degli artt. 667, comma 4, e 666 c.p.p., a instaurare il contraddittorio e a riesaminare l'opposizione sulla base degli argomenti e degli elementi forniti dalle parti.
Norme richiamate
Indica le forme e le modalità dell'udienza camerale del giudice dell'esecuzione; la Corte richiama la necessità di instaurare il contraddittorio quando la materia lo richiede e in risposta all'opposizione.
art. 667, comma 4 cod. proc. pen.
Disciplina lo schema procedimentale applicabile alle "altre competenze" del giudice dell'esecuzione: prevede che, dopo decisione de plano, sia ammessa opposizione che deve determinare la fissazione di un'udienza in camera di consiglio e il riesame da parte del giudice dell'esecuzione.
Attribuisce al giudice dell'esecuzione competenze specifiche ('altre competenze') e rimanda allo schema procedimentale di cui all'art. 667, comma 4; la Corte rileva che la questione dell'estinzione per prescrizione rientra in tale ambito e deve seguire la procedura ivi contemplata.
Massime di principio
- Se il giudice dell'esecuzione decide de plano su un'istanza di estinzione della pena, la parte può proporre opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4 c.p.p., che deve provocare la fissazione di un'udienza in camera di consiglio e il contraddittorio.
- Il giudice dell'esecuzione è il giudice naturale competente a riesaminare le doglianze sull'ordinanza de plano; il ricorso diretto alla Cassazione, se irritualmente proposto, deve essere riqualificato e trasmesso al giudice competente per conservare la fase di merito.
- La dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione, quando incompatibile con la procedura prevista, può essere annullata dalla Corte di Cassazione con rinvio per ripristinare il giudizio di merito e il contraddittorio.
- In casi analoghi è importante tempestivamente indicare e assumere gli elementi istruttori davanti al giudice dell'esecuzione, poiché il giudizio di legittimità non può supplire all'attività di merito e alle eventuali richieste istruttorie non esperite in primo grado.
- Il principio di conservazione degli atti impone che atti processuali formalmente difformi (es. ricorso per cassazione proposto al posto dell'opposizione) siano, se possibile, ricondotti alla tipologia processuale corretta per non privare la parte del riesame di merito.
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