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Sentenza

Sentenza n. 12378/2026 - Roma, Sezione 2B

la condanna, ex artt. 112 e ss. c.p.a., del Comune di Pomezia all’ottemperanza della sentenza n. 9879, pubblicata in data 13.4.2021, dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio;

Giustizia amministrativa202601892

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Comune di Pomezia rispetto alla sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 9879 del 13 aprile 2021

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 9879 del 13 aprile 2021. Il Comune non si è costituito. Il Collegio ha rilevato d’ufficio, previa comunicazione alle parti ai sensi dell’art. 73 c.p.a., due possibili profili ostativi: l’omessa instaurazione del rapporto processuale, per mancanza della prova della notificazione del ricorso introduttivo al Comune, e il difetto relativo di giurisdizione del giudice amministrativo, poiché l’ottemperanza a una sentenza tributaria deve essere proposta dinanzi alla Corte di Giustizia tributaria competente.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il ricorrente non ha fornito la prova della notificazione del ricorso introduttivo al Comune, risultando in atti soltanto un’istanza di sollecito all’ottemperanza. Tale omissione impedisce di ritenere instaurato il rapporto processuale. Il Collegio ha inoltre precisato che, anche qualora il ricorso fosse stato ritualmente notificato, sarebbe stato comunque inammissibile per difetto relativo di giurisdizione, essendo competente la Corte di Giustizia tributaria per il giudizio di ottemperanza a una sentenza del giudice tributario. Nulla sulle spese, in ragione della mancata costituzione dell’amministrazione resistente.

Norme richiamate

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza è lo strumento processuale invocato per ottenere l’esecuzione della sentenza tributaria; tuttavia, la competenza giurisdizionale non appartiene al giudice amministrativo quando si tratta di dare esecuzione a una pronuncia del giudice tributario.

  • art. 73 c.p.a.

    Il Collegio ha dato alle parti avviso della possibile rilevabilità d’ufficio della causa di inammissibilità processuale e del difetto relativo di giurisdizione.

Massime di principio

  • La mancata prova della notificazione del ricorso introduttivo alla parte resistente impedisce l’instaurazione del rapporto processuale e comporta l’inammissibilità del ricorso per ottemperanza.
  • Il giudizio di ottemperanza avente a oggetto una sentenza del giudice tributario deve essere proposto dinanzi alla Corte di Giustizia tributaria competente e non davanti al giudice amministrativo.
  • Il difetto relativo di giurisdizione può essere rilevato d’ufficio dal giudice, previa sottoposizione della relativa questione al contraddittorio delle parti ai sensi dell’art. 73 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaGiurisdizione e riparto
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaRiparto di giurisdizione

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