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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02048/2024 del 19/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo per euro 4.200,00, ottenuto da un professionista per prestazioni rese in favore di un defunto e opposto da alcuni eredi beneficiati. In origine il Giudice di pace aveva rigettato l’opposizione, con accertamento incidentale della decadenza dal beneficio d’inventario; il Tribunale, in primo appello, aveva invece escluso la decadenza ritenendo non perentorio il termine di cui all’art. 498, comma 2, c.c., ma aveva comunque rigettato l’opposizione sul rilievo che gli eredi non avevano provato l’incapienza dell’asse ereditario. La Cassazione, in un precedente passaggio della vicenda, aveva cassato la decisione affermando che il termine per invitare creditori e legatari a presentare dichiarazioni di credito è perentorio e che il creditore aveva interesse a far accertare la decadenza degli eredi dal beneficio, per poter agire sul loro patrimonio personale senza essere vincolato alla procedura liquidatoria. Riassunto il giudizio, il Tribunale aveva accertato la decadenza dal beneficio di inventario ma aveva compensato le spese del giudizio di rinvio, valorizzando la contumacia dei convenuti. Il ricorso per cassazione in esame censura esclusivamente questa compensazione delle spese, deducendo violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere il giudice di rinvio disposto la compensazione senza presupposti di legge, sulla base della sola contumacia della parte soccombente.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il motivo sulle spese. Ha ribadito che, ai fini della soccombenza e della regolazione delle spese, conta l’aver dato causa al giudizio; la contumacia della parte che ha provocato la lite è neutra e non esclude la soccombenza, né integra di per sé le gravi ed eccezionali ragioni richieste dall’art. 92 c.p.c. nella versione applicabile ratione temporis. Per tale ragione ha cassato la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulle spese e ha rinviato al Tribunale di Ascoli Piceno, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 498, comma 2, c.c.

    il termine entro cui l'erede beneficiato deve invitare i creditori e i legatari a presentare le dichiarazioni di credito è qualificato come perentorio

  • art. 506, comma 1, c.c.

    durante la procedura di liquidazione concorsuale il creditore non può promuovere azioni individuali, con conseguente interesse all'accertamento della decadenza dal beneficio d'inventario

  • art. 91 c.p.c.

    le spese seguono la soccombenza, criterio collegato all'avere dato causa al giudizio

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione delle spese richiede, nella disciplina applicabile, presupposti rigorosi; la sola contumacia della parte soccombente non basta a giustificarla

  • legge n. 69/2009

    la Corte richiama la formulazione più restrittiva dell'art. 92 c.p.c. introdotta da tale novella

  • legge n. 162/2014

    viene richiamata la successiva disciplina dell'art. 92 c.p.c. dichiarata parzialmente illegittima dalla Corte costituzionale

  • Corte cost. n. 77/2018

    ha dichiarato parzialmente illegittimo l'art. 92 c.p.c. nella versione introdotta dalla legge n. 162/2014

  • Cass. n. 13498/2018

    ribadisce che la soccombenza si desume dall'avere dato causa al giudizio

  • Cass. n. 6722/1998

    afferma il criterio della soccombenza collegato alla causalità del processo

  • Cass. n. 4485/2001

    la contumacia della parte è condotta neutra e non vale come adesione alla pretesa avversaria

  • Cass. n. 373/2015

    la mancata costituzione può esprimere mera indifferenza, non elementi utili a escludere il dissenso

  • Cass. n. 8527/1994

    richiamata per la perentorietà di un termine analogo nella procedura di liquidazione dell'eredità

  • Cass. n. 20713/2018

    ribadisce la perentorietà del termine nella disciplina richiamata della liquidazione ereditaria

Massime di principio

  • Ai fini della condanna o compensazione delle spese processuali, il criterio decisivo è l'individuazione della parte che ha dato causa al giudizio: la soccombenza non viene meno perché la parte sia poi rimasta contumace o abbia successivamente aderito, in fatto, alla pretesa altrui.
  • La contumacia della parte che ha provocato la lite è processualmente neutra e non costituisce, di per sé, una ragione idonea a giustificare la compensazione delle spese ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
  • Nel regime delle spese applicabile ratione temporis, le "gravi ed eccezionali ragioni" per compensare non possono essere tratte da mere inerzie difensive o dalla mancata costituzione della parte soccombente.
  • Il termine entro cui l'erede beneficiato deve invitare creditori e legatari a presentare le dichiarazioni di credito è perentorio, poiché funzionale alla sollecita definizione della procedura di liquidazione dell'eredità.
  • Il creditore del de cuius ha interesse all'accertamento della decadenza dell'erede dal beneficio d'inventario quando tale accertamento incida sulla possibilità di agire sul patrimonio personale dell'erede e di non rimanere vincolato ai limiti della procedura liquidatoria.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteTutela dei legittimari
RamiProcesso civileSuccessioni
IstitutiOnere della provaDecadenza

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