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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26668/2025 del 21/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile e, comunque, rigettato l'istanza di dissequestro di oro depositato con contratto "Conto Tesoro" stipulato con E.G.M. s.p.a.; la ricorrente chiedeva la restituzione del metallo o del suo controvalore in danaro sostenendo di essere proprietaria dei preziosi, di essere terza di buona fede, della validità ed efficacia del contratto e dell'applicabilità delle tutele per i terzi creditori previste dagli artt. 52 e ss. del d.lgs. n. 159/2011 (con riferimento all'art. 58) e chiedeva che fosse considerata la consulenza tecnica di parte

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Motivi: l'appello era meramente ripropositivo rispetto a precedenti decisioni (provvedimento del 24/11/2023) e non ha contestato gli effetti preclusivi di tale decisione; la ricorrente non ha dimostrato un interesse concreto ed attuale che potesse tradursi in un risultato immediato nella sua sfera giuridica (illecita aspettativa di dissequestro), poiché l'amministratore giudiziario aveva ottenuto autorizzazione a vendere l'oro e a versarne il ricavato nel F.U.G.; non è stato dimostrato che sussistesse un diritto immediato alla restituzione piuttosto che una posizione creditoria da far valere nel procedimento di verifica dei crediti (artt. 52 e ss. d.lgs. 159/2011 e art. 57 per la verifica). La Corte ha inoltre rilevato che, anche secondo la prospettazione contrattuale, le facoltà contrattuali possono essere esercitate nei confronti dell'amministratore giudiziario e sono soggette alle autorizzazioni del giudice delegato. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159 del 2011 (Codice Antimafia)

    Gli artt. 52 e ss. prevedono la tutela dei terzi creditori che possono far valere i loro crediti nel procedimento di verifica (art. 57); la buona fede è presupposto necessario per ottenere un esito favorevole nella verifica del credito; il terzo, in queste circostanze, ha in sostanza una posizione creditoria e non automaticamente un diritto di restituzione immediata dei beni sequestrati

  • art. 58 d.lgs. n. 159/2011

    Riferimento alla possibilità di ottenere il riconoscimento del credito nel procedimento previsto dal codice antimafia; è lo strumento idoneo per i terzi che vantano diritti su beni coinvolti nel sequestro

  • art. 56 d.lgs. n. 159/2011

    Attribuisce all'amministratore giudiziario, se nominato, la legittimazione ad assumere decisioni sulla gestione dell'azienda in sequestro e ad essere l'interlocutore verso il quale i terzi possono esercitare le loro facoltà contrattuali

  • art. 57 d.lgs. n. 159/2011

    Regola la procedura di verifica dei crediti e la fissazione dell'udienza per la composizione dello stato passivo; è il percorso competente per la determinazione e l'ammissione dei crediti dei terzi

  • art. 310 c.p.p. (appello cautelare)

    Richiamato per il principio che l'appello cautelare deve indicare in modo specifico i motivi di censura e i punti della decisione impugnata; non può essere meramente ripropositivo

  • art. 104-bis disp. att. c.p.p.

    Richiamata come norma che rende applicabili le disposizioni del codice antimafia alla fattispecie cautelare reale, secondo quanto indicato nel provvedimento impugnato

Massime di principio

  • Se un terzo di buona fede vanta diritti su beni coinvolti in un sequestro collettivo dell'impresa, il suo rimedio prevalente è il procedimento di verifica dei crediti previsto dal d.lgs. n. 159/2011 (artt. 52 e ss., art. 57), non la immediata restituzione automatica dei beni sequestrati
  • La buona fede del terzo è condizione necessaria ma non sufficiente per ottenere la restituzione immediata; essa rende possibile l'ammissione del credito nella procedura di verifica, ma non aggira il regime concorsuale dei crediti e le decisioni dell'amministratore giudiziario
  • Se l'amministratore giudiziario è stato autorizzato a vendere i beni sequestrati e a versarne il ricavato nel Fondo Unico di Giustizia (o analogo versamento), è improbabile ottenere il dissequestro dei beni venduti: il terzo potrà agire per il riconoscimento del credito sul ricavato
  • Le impugnazioni reiterative o prive di nuovi elementi rispetto a decisioni precedenti sono inammissibili: nel proporre appello cautelare occorre indicare specificamente i punti di censura e nuovi motivi o elementi di novità
  • In presenza di rapporti contrattuali con l'azienda sequestrata, le facoltà contrattuali del terzo possono essere esercitate nei confronti dell'amministratore giudiziario (art. 56 d.lgs. 159/2011), nei limiti delle autorizzazioni del giudice delegato
  • Per massimizzare le chance in casi analoghi: documentare con precisione l'identificabilità dei singoli beni, fornire elementi nuovi rispetto a precedenti decisioni, e proporre tempestivamente la domanda di riconoscimento del credito nel procedimento previsto dal codice antimafia

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