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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15926/2024 del 16/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti censuravano la sentenza del Giudice di pace per nullità della vocatio in judicium per omessa o irregolare notifica. Denunciavano la violazione di norme processuali (artt. 157 ter, 419, 420 quater, 420 bis co.5 c.p.p.) poiché il giudice aveva proceduto in assenza degli imputati: per Tarantino contestavano la notifica presso il domicilio dichiarato non andata a buon fine e l'avvenuta notifica al difensore ritenuta insufficiente; per La Barbera contestavano che la notifica si era perfezionata con la compiuta giacenza presso il domicilio senza prova della ricezione della raccomandata che informava del deposito degli atti.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso di La Barbera fondato e ha annullato la sentenza nei suoi confronti, rinviando gli atti al Giudice di Pace di Palermo per nuovo giudizio. Il ricorso di Tarantino è stato invece rigettato: la Corte ha ritenuto corretta la notifica eseguita presso il difensore di fiducia ai sensi dell'art. 161, comma 4 c.p.p., avendo l'imputato dichiarato domicilio; la condanna (multa di €1.000 e spese) è quindi irrevocabile per Tarantino, che è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 157 cod. proc. pen.

    Regola la sequenza procedurale per le notificazioni all'imputato che non ha ancora avuto contatti con le autorità; applicabile quando non è stata dichiarata/eletto domicilio; obbliga a forme più dirette di notificazione prima di ricorrere a forme alternative.

  • art. 157 ter cod. proc. pen.

    Norma richiamata dalla difesa per sostenere la necessità di notificazione personale in determinati casi; la Corte rileva che si applica solo se non è stato dichiarato/eletto domicilio.

  • art. 161 cod. proc. pen.

    Dispone le forme alternative di notificazione quando l'imputato ha avuto un primo contatto con le autorità e ha dichiarato o eletto domicilio; il quarto comma autorizza la notifica presso il difensore di fiducia quando sia accertato il mancato reperimento presso il domicilio dichiarato.

  • art. 161, quarto comma cod. proc. pen.

    Secondo la Corte, è sufficiente l'attestazione di mancato reperimento nel domicilio dichiarato per passare alle forme alternative di notifica; non è richiesta una ulteriore indagine sulla irreperibilità.

  • art. 162 cod. proc. pen.

    Richiamata nella ricostruzione delle regole sulle notifiche successive al primo contatto; disciplina modalità di comunicazione e notificazione in casi specifici (contesto interpretativo).

  • art. 419 cod. proc. pen.

    Norma processuale penale richiamata nella doglianza di nullità: disciplina atti che devono essere compiuti e relative nullità; contestata per presunta violazione nella vocatio in judicium.

  • art. 420 quater cod. proc. pen.

    Norma richiamata dalla difesa in tema di nullità per difetto di notificazione; la Corte ha valutato la sua applicabilità alla fattispecie in relazione alla dichiarazione di domicilio.

  • art. 420 bis, comma 5 cod. proc. pen.

    Richiama l'eventuale obbligo di rinvio e di nuova notifica personale in ipotesi specifiche; la Corte ha ritenuto che tale obbligo opera solo se non è stato eletto/dichiarato domicilio o se le condizioni previste per le forme alternative non si realizzano.

Massime di principio

  • Se l'imputato ha dichiarato o eletto domicilio e ha avuto un primo contatto con le autorità, la notifica presso il difensore di fiducia o le forme alternative previste dall'art. 161 c.p.p. sono normalmente legittime; la notifica personale è richiesta solo in assenza di domicilio dichiarato.
  • L'attestazione del mancato reperimento al domicilio dichiarato è generalmente sufficiente per procedere alle forme alternative di notifica (art. 161, comma 4): non è necessaria una ricerca ulteriore dell'imputato se sussiste la dichiarazione di domicilio.
  • La notifica mediante compiuta giacenza (deposito e avviso di ritiro) non è adeguata quando l'imputato ha dichiarato domicilio e sussistono modalità più dirette previste dalla legge (es. notifica al difensore); l'uso della compiuta giacenza può determinare la nullità della vocatio in judicium.
  • In presenza di una nullità della vocatio in judicium per notifica irregolare, la conseguenza tipica è l'annullamento della sentenza e la trasmissione per nuovo giudizio; pertanto è cruciale verificare e documentare correttamente le modalità di notifica.
  • Per evitare rischi di nullità, l'ufficio notificante deve controllare l'esistenza di una dichiarazione/elevazione di domicilio e, se prevista, utilizzare le forme di notifica indicate dall'art. 161; se si usa la compiuta giacenza, è opportuno conservare prova della ricezione da parte dell'interessato.

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