Cassazione Penale, Ordinanza n. 07996/2026 del 27/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel giudizio definito con sentenza ex art. 444 c.p.p., il giudice aveva applicato la pena concordata e disposto la confisca di somme di denaro ancora sequestrate. Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 252 e 263 c.p.p., assumendo che la confisca avesse riguardato indistintamente sia la somma di 9.000 euro sequestrata nell'abitazione dell'imputato, sia la somma di 65.150 euro rinvenuta in un'altra abitazione nella disponibilità di un terzo estraneo al reato. Secondo il ricorrente, quella somma non apparteneva all'imputato, non era stata dimostrata la sua provenienza illecita e, anzi, il terzo ne aveva chiesto la restituzione documentandone la lecita provenienza; pertanto la confisca sarebbe stata illegittima. La Corte, tuttavia, ha rilevato che lo stesso ricorrente sosteneva che la somma asseritamente confiscata illegittimamente appartenesse a un soggetto estraneo al reato, con conseguente difetto di interesse dell'imputato a impugnare il provvedimento ablatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, trattandosi di impugnazione proposta da soggetto privo di interesse concreto e attuale ai sensi dell'art. 568, comma 4, c.p.p., poiché la somma contestata come indebitamente confiscata era dedotta dallo stesso ricorrente come appartenente a un terzo estraneo al reato. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Richiamato quale base della sentenza di patteggiamento emessa dal giudice di merito.
Norma invocata a fondamento del motivo di ricorso per dedotta violazione di legge processuale.
Richiamato dal ricorrente come disposizione asseritamente violata in relazione al sequestro delle somme.
Richiamato dal ricorrente come disposizione asseritamente violata in relazione alla gestione e restituzione delle cose sequestrate.
Utilizzato per dichiarare l'inammissibilità del ricorso con procedura de plano.
Indicato come norma che richiede l'interesse concreto e attuale a proporre impugnazione.
Fondamento della condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
Corte cost. sent. n. 186/2000
Richiamata per escludere la possibilità di evitare la sanzione pecuniaria in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- L'impugnazione è inammissibile quando è proposta da chi non ha un interesse concreto e attuale a dolersi del provvedimento, perché la legittimazione a impugnare presuppone un pregiudizio effettivo e personale derivante dalla decisione.
- Non sussiste interesse a impugnare la confisca di beni che il ricorrente stesso assume appartenere a un soggetto terzo estraneo al reato: il pregiudizio ricade sul terzo e non sull'imputato.
- Quando la causa di inammissibilità non è priva di colpa, alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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