Cassazione Penale, Ordinanza n. 05428/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente chiedeva il riconoscimento della continuazione tra più reati oggetto di sentenze in esecuzione, sostenendo che dovessero essere considerati espressione di un medesimo disegno criminoso. La Corte rileva però che il giudice dell'esecuzione ha escluso tale istituto perché mancavano elementi idonei a dimostrare che, sin dal primo reato, l'interessato avesse programmato anche quelli successivi, almeno nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, c.p. In particolare, il provvedimento impugnato valorizzava la distanza temporale anche notevole tra i fatti, la diversa natura dei reati, i differenti ambiti territoriali di consumazione, le non coincidenti modalità esecutive e l'assenza di specifiche allegazioni da parte dell'istante. Il ricorso proponeva, invece, una lettura alternativa del materiale desunto dalle sentenze di esecuzione, ma la Corte la reputa generica e orientata a sovrapporre una rivalutazione del compendio probatorio a quella compiuta dal giudice di merito-esecuzione, senza evidenziare illogicità manifeste.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e perché le censure erano generiche e dirette a ottenere una nuova valutazione del materiale già esaminato dal giudice dell'esecuzione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81, secondo comma, cod. pen.
La continuazione richiede che i reati successivi siano stati programmati, almeno nelle linee generali, sin dalla consumazione del primo reato; in mancanza di tale dato, e in presenza di elementi indicativi di autonome risoluzioni criminose, l'istituto non è riconoscibile.
Cassa delle ammende
somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso, e quando non risultano elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, è dovuto il versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
spese processuali
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione tra più reati presuppone un medesimo disegno criminoso originario, desumibile da elementi oggettivi e specifici; la sola pluralità di reati non è sufficiente.
- Sono ostativi alla continuazione la notevole distanza temporale tra i fatti, la diversa natura dei reati, i differenti luoghi di commissione, le disomogenee modalità esecutive e l'assenza di allegazioni specifiche sulla programmazione unitaria.
- Nel giudizio di legittimità in materia esecutiva non è consentito chiedere una nuova valutazione del compendio probatorio, quando la motivazione del giudice dell'esecuzione non presenti manifeste illogicità.
- Il ricorso è inammissibile quando le censure sono generiche o si risolvono in una richiesta di lettura alternativa degli atti, senza individuare vizi effettivi della decisione impugnata.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, salvo elementi contrari, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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