Sentenza n. 11519/2026 - Roma, Sezione 5Q
per la declaratoria di illegittimità del silenzio dell'Ambasciata d’Italia a Islamabad rispetto al dovere di ricezione e formalizzazione dell'istanza di visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato in favore della signora -OMISSIS-(P-LT/L/Q/2025/104624) e per l'effetto fissare un termine entro il quale la P.A. debba provvedere con provvedimento espresso sulla predetta istanza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio dell’Ambasciata d’Italia a Islamabad sull’istanza di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto d’ingresso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. per ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad rispetto al dovere di ricevere e formalizzare l’istanza di visto d’ingresso per motivi di lavoro subordinato e per ottenere la fissazione di un termine entro il quale l’amministrazione avrebbe dovuto pronunciarsi con un provvedimento espresso. Nel corso del giudizio, dopo la proposizione del ricorso, la sede diplomatica competente ha fissato un appuntamento per la presentazione della domanda di visto, attivando così il relativo procedimento.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. L’avvenuta fissazione dell’appuntamento e la conseguente attivazione del procedimento hanno fatto venir meno l’interesse del ricorrente a ottenere una pronuncia che imponesse all’amministrazione di procedere. Le spese di lite sono state integralmente compensate, in ragione dell’elevato numero di richieste di visto gravante sulla sede diplomatica e della complessità dell’iter previsto dalla legge per la conclusione del procedimento.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione; la domanda era volta a ottenere l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e l’ordine di provvedere.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso quando, per sopravvenute ragioni, viene meno l’interesse alla decisione; tale effetto si è verificato perché l’amministrazione ha attivato il procedimento richiesto.
Massime di principio
- Nel giudizio contro il silenzio, la sopravvenuta attivazione del procedimento amministrativo richiesto dal ricorrente fa venir meno l’interesse a una pronuncia che ordini all’amministrazione di procedere e determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
- La fissazione di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto costituisce, ai fini del giudizio contro il silenzio, attivazione del procedimento sufficiente a escludere l’utilità della pronuncia richiesta, anche se il procedimento non è ancora definito con un provvedimento espresso.
- La complessità dell’iter procedimentale e il rilevante carico di richieste gravante sulla sede diplomatica possono integrare giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite nel giudizio divenuto improcedibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 24 giu 2026Sentenza n. 1401/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 24 giu 2026Sentenza n. 1402/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 24 giu 2026Sentenza n. 1403/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 24 giu 2026Sentenza n. 1404/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 24 giu 2026Sentenza n. 1405/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 24 giu 2026Sentenza n. 1406/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →