Cassazione Penale, Ordinanza n. 32788/2026 del 03/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. La decisione di merito è rimasta ferma, compresa la condanna per bancarotta fraudolenta e la rideterminazione della pena in continuazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Napoli che, in parziale riforma della decisione del giudice dell'udienza preliminare, aveva confermato la sua condanna per bancarotta fraudolenta e riconosciuto la continuazione con un reato già giudicato con sentenza irrevocabile, rideterminando la pena complessiva. Con un unico motivo, il ricorrente ha contestato il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo non proponibile in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato, poiché la sentenza impugnata conteneva una motivazione priva di evidenti illogicità. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui il giudice di merito, nel negare le attenuanti generiche, non deve esaminare ogni elemento favorevole o sfavorevole dedotto dalle parti o desumibile dagli atti, essendo sufficiente il riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, n. 2, R.D. 267/1942
Norma incriminatrice richiamata per la bancarotta fraudolenta.
Norma richiamata quale titolo di responsabilità per la bancarotta fraudolenta nell'ambito societario.
La sentenza di merito ha riconosciuto la continuazione con un reato oggetto di precedente sentenza irrevocabile; il testo non espone ulteriori profili interpretativi.
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è adeguatamente motivato quando il giudice di merito indica gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover esaminare analiticamente ogni elemento favorevole o sfavorevole dedotto dalle parti o risultante dagli atti.
- In sede di legittimità non è consentito proporre una contestazione sul diniego delle attenuanti generiche quando essa si risolve nella richiesta di una nuova valutazione di merito e la motivazione della sentenza impugnata è esente da evidenti illogicità.
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