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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37503/2025 del 17/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

impugnazione del diniego di permessi premio per presunta applicazione della recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, c.p.; il ricorrente deduce la violazione dell'art. 30‑quater (l. 354/1975) sostenendo che la recidiva, pur contestata nel capo di imputazione, non risulta applicata nella sentenza di condanna e quindi la disciplina più restrittiva prevista dall'art. 30‑quater non può essere invocata per negare i permessi

La decisione

la Corte ha accolto il ricorso ritenendo che l'art. 30‑quater si applica solo se la recidiva reiterata sia stata "applicata", ossia espressamente contestata e riconosciuta nella sentenza di condanna. Dalla lettura della sentenza di condanna non emerge alcuna applicazione, neppure implicita, della recidiva: manca qualsiasi riferimento motivazionale e non si è verificato alcun aumento della pena. Di conseguenza la qualificazione dell'imputato come "recidivo qualificato" nel provvedimento impugnato è errata. Il provvedimento è stato annullato e gli atti sono stati rinviati al tribunale di sorveglianza per nuovo esame alla luce dell'insussistenza della recidiva

Norme richiamate

  • art. 30‑quater, l. 354/1975

    la dizione letterale richiede che la recidiva reiterata sia stata "applicata"

    la disciplina restrittiva per l'accesso ai permessi premio prevista dall'art. 30‑quater si applica soltanto quando la recidiva reiterata sia stata effettivamente applicata e riconosciuta nella sentenza di condanna; non può operare sulla base di una mera contestazione o di presunzioni

  • art. 30‑ter, l. 354/1975

    regola i permessi premio in via generale; l'art. 30‑quater introduce condizioni più gravose per i casi di recidiva applicata

  • art. 99, quarto comma, cod. pen.

    la recidiva qualificata deve essere contestata e applicata nel giudizio di cognizione e questa applicazione deve emergere dalla sentenza; l'applicazione non può essere attribuita retroattivamente se non risulta dalla motivazione e dall'eventuale aumento della pena

Massime di principio

  • Per l'applicazione di limitazioni derivanti dall'art. 30‑quater è necessario che la recidiva reiterata sia espressamente applicata e motivata nella sentenza di condanna; la mera contestazione nel capo di imputazione non basta
  • L'assenza di qualsiasi riferimento alla recidiva nella motivazione e l'assenza di un aumento della pena escludono anche un'applicazione implicita della recidiva
  • Se un provvedimento di diniego dei permessi si fonda su una recidiva non riconosciuta nella sentenza, è possibile ottenere l'annullamento del provvedimento e il rinvio per nuovo esame
  • Il giudice di cognizione, se intende applicare la recidiva facoltativa, ha un onere motivazionale specifico che può essere assolto anche implicitamente solo se nella motivazione si danno conto i requisiti di riprovevolezza e pericolosità; in mancanza, non è possibile ritenere applicata la recidiva
  • In situazioni con profili di fragilità psichica e parere contrario dell'équipe trattamentale, tali elementi sono rilevanti ai fini del trattamento e della tutela della salute mentale, ma non sostituiscono i requisiti formali necessari per l'applicazione della recidiva ai fini restrittivi dei permessi

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