Cassazione Penale, Sentenza n. 21643/2026 del 11/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte d'Appello di Napoli (30/09/2025) relativa alla trasmissione degli atti per l'assegnazione del giudizio d'appello promosso da Marco Di Cristo avverso la sentenza del GUP del Tribunale di Torre Annunziata del 29/09/2022, limitatamente ai reati indicati nei capi 2,3,4,5,6,7,8,16,19 e 20. Il difensore propose ricorso per cassazione con due motivi; successivamente, in data 10/01/2026, depositò rinuncia rituale al ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per rinuncia, ritenendo valida ed efficace la dichiarazione di rinuncia depositata dal difensore munito di procura speciale. La decisione si fonda sulla consolidata giurisprudenza e sulle norme sull'atto di rinuncia (art. 589 c.p.p. richiamante artt. 581-583 c.p.p.). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende, con riferimento a possibili profili di colpa nella proposizione del gravame. Sentenza emessa il 25/02/2026.
Norme richiamate
art. 589 cod. proc. pen., che richiama gli artt. 581, 582 e 583 cod. proc. pen.
La rinuncia all'impugnazione deve rispettare le forme e i termini previsti per garantirne la sicura provenienza; è atto formale e recettizio che produce l'effetto dell'inammissibilità dell'impugnazione, salvo il diritto dell'imputato detenuto di proporre impugnazioni.
giurisprudenza di legittimità consolidata
Sez. 6, n. 1376 del 10/5/1993, Rv. 195256; Sez. 1, n. 4620 del 12/7/1996, Rv. 205357; Sez. 3, n. 9461 del 16/6/2000, Rv. 217544; Sez. 2, n. 12845 del 20/1/2003, Rv. 224747
La rinuncia è dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia che comporta, quando validamente effettuata, l'inammissibilità dell'impugnazione; la giurisprudenza conferma l'irrevocabilità e la necessità della forma prevista.
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione, se effettuata secondo le forme previste (deposizione formale, difensore munito di procura speciale ove necessario), è irrevocabile e determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
- Occorre verificare sempre la regolarità formale della dichiarazione di rinuncia (procura del difensore, modalità di deposito e data certa), perché la sua validità dipende dalla corretta osservanza delle norme procedurali richiamate.
- La parte resistente o il Procuratore Generale possono chiedere la declaratoria di inammissibilità quando venga depositata rinuncia; il giudice accoglie tale richiesta se i requisiti sono soddisfatti.
- La dichiarazione di rinuncia può comunque comportare condanna alle spese e, in presenza di colpa nella proposizione del ricorso, alla somma a favore della Cassa delle Ammende; è quindi prudente valutare il merito e i rischi prima di proporre impugnazioni infondate.
- In caso di imputato detenuto, resta la facoltà per lo stesso di proporre impugnazioni nonostante la rinuncia compiuta dal difensore, ove ricorra la specifica disciplina che tutela tale ipotesi.
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