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Ordinanza

Ordinanza n. 204/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) n.2018/2025, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202509938

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Toscana, Sez. III, n. 2018/2025, che aveva accolto il ricorso di primo grado relativo alla procedura ESTARSDAFA03, con particolare riguardo al lotto n. 2595 Lotto Variazioni

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

ESTAR ha proposto appello contro la sentenza del TAR Toscana e, in via incidentale, ha chiesto la sospensione della sua efficacia. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi specifici dell'appello né le censure dedotte contro la sentenza di primo grado. Il Consiglio di Stato rileva soltanto che la controversia presenta questioni di diritto nuove, meritevoli di approfondimento nella successiva trattazione in pubblica udienza.

La decisione

Il Consiglio di Stato accoglie la domanda cautelare di ESTAR e sospende l'esecutività della sentenza appellata. La decisione è adottata senza pregiudicare le valutazioni di merito e di rito sull'appello, in ragione della novità delle questioni giuridiche e dell'opportunità di mantenere integra la situazione esistente sino alla definizione della controversia. La causa è rinviata alla trattazione di merito in pubblica udienza il 23 aprile 2026. Le spese della fase cautelare sono compensate tra tutte le parti costituite.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La norma è richiamata quale fondamento della domanda cautelare in appello; l'istanza è accolta mediante sospensione dell'esecutività della sentenza appellata.

Massime di principio

  • In sede cautelare d’appello, la novità delle questioni giuridiche, unita alla necessità di approfondirle nella successiva udienza pubblica, può giustificare la sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado, senza anticipare la decisione sulle questioni di rito e di merito.
  • Quando il bilanciamento degli interessi contrapposti rende opportuno mantenere integra la situazione esistente fino alla definizione della controversia, il Consiglio di Stato può accogliere l’istanza cautelare e sospendere l’esecuzione della sentenza appellata.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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