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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30751/2025 del 15/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per il solo capo residuo di una contestazione in materia tributaria. Con un unico motivo ha dedotto vizio di motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, sostenendo che la corte territoriale avrebbe affermato la prova del dolo specifico solo desumendola dall'entità del superamento della soglia di punibilità e dalla consapevolezza dell'ammontare dell'imposta dovuta, senza indicare specifici elementi fattuali dimostrativi dell'intento doloso. La difesa ha inoltre rappresentato che l'obbligo dichiarativo sarebbe scaduto nel marzo 2015 e che, essendo l'imputato e il commercialista stati sottoposti a misura custodiale detentiva il 28 gennaio 2015, l'omissione avrebbe potuto dipendere da negligenza connessa alla restrizione; si richiama anche che il primo giudice aveva assolto sui capi b) e c). In memoria la difesa ha poi eccepito la prescrizione del reato, chiedendone la declaratoria e, in subordine, l'accoglimento del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura sull'elemento soggettivo introducesse un motivo nuovo, qualificabile come violazione di legge, non devoluto al giudice d'appello e quindi non deducibile per la prima volta in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Ha inoltre respinto l'eccezione di prescrizione, osservando che l'inammissibilità del ricorso preclude la formazione di un valido rapporto di impugnazione e impedisce di rilevare d'ufficio le cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. Ha anche rilevato che, per il reato ritenuto in sentenza, il termine prescrizionale di dieci anni sarebbe maturato solo il 29 dicembre 2024, cioè dopo la decisione d'appello del 25 giugno 2024. Ne è seguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è deducibile per la prima volta una questione di violazione di legge o di motivazione che non sia stata devoluta al giudice d'appello; il motivo nuovo è inammissibile.
  • La censura che investe la prova dell'elemento soggettivo deve confrontarsi con il devolutum: se la questione non è stata proposta in appello, la Cassazione non può sindacare l'omessa pronuncia del giudice di merito.
  • L'inammissibilità del ricorso impedisce il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude il rilievo officioso di cause di non punibilità, compresa la prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata.
  • Nei reati tributari il termine di prescrizione va calcolato tenendo conto dell'aumento di un terzo previsto dalla disciplina speciale richiamata dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieOmessa dichiarazioneImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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